Sentenza 67/1974 (ECLI:IT:COST:1974:67)
Massima numero 7106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  06/03/1974;  Decisione del  06/03/1974
Deposito del 13/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7104  7105  7107


Titolo
SENT. 67/74 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO COMPIUTO SOTTO LA DIREZIONE DEL TITOLARE DI FUNZIONI GIURISDIZIONALI - FATTISPECIE - PRETORE IN SEDE DI ESECUZIONE ESATTORIALE - AMMISSIBILITA'. (LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Non e' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione del pretore a proporre questioni di legittimita' costituzionale, sotto il profilo che egli interviene nell'esecuzione esattoriale in veste sostanzialmente amministrativa. Questa Corte ha gia' piu' volte affermato la sufficienza che la questione venga sollevata nel corso di un procedimento compiuto sotto la direzione del titolare di funzioni giurisdizionali perche' si realizzi il presupposto processuale richiesto dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953 (sent. n. 83 del 1966 concernente un identico caso).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23