Sentenza 67/1974 (ECLI:IT:COST:1974:67)
Massima numero 7107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  06/03/1974;  Decisione del  06/03/1974
Deposito del 13/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7104  7105  7106


Titolo
SENT. 67/74 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 (LEGGE FALLIMENTARE), ART. 51 - DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI IN COSTANZA DI FALLIMENTO - NON RICOMPRENDE LE ECCEZIONI GIA' PREVISTE DA ALTRE DISPOSIZIONI - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE DEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione attinente l'art. 51 della legge fallimentare, secondo cui non rientrano nel divieto di azioni esecutive individuali in costanza di fallimento le eccezioni gia' previste da altre disposizioni di legge. Invero, ove venisse dichiarata l'illegittimita' del citato art. 51, sarebbero travolti casi di deroga non deducibili nella specie, come espressamente riconosce lo stesso giudice a quo. Ne' si giustificherebbe un esame parziale della norma, posto che l'eccezione al divieto d'azione individuale e' stabilita dall'art. 206, primo comma, del citato T.U. n. 645 del 1958, norma parimenti impugnata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte