Sentenza 68/1974 (ECLI:IT:COST:1974:68)
Massima numero 7108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
06/03/1974; Decisione del
06/03/1974
Deposito del 13/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 68/74. GIURISDIZIONE MILITARE - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 322, SECONDO COMMA - LIBERTA' PROVVISORIA - ESCLUSIONE NEL CASO DI MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA POSTA DALL'ART. 277 COD. PROC. PEN. (MODIFICATO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1970, N. 773) - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 68/74. GIURISDIZIONE MILITARE - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 322, SECONDO COMMA - LIBERTA' PROVVISORIA - ESCLUSIONE NEL CASO DI MANDATO DI CATTURA OBBLIGATORIO - DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA POSTA DALL'ART. 277 COD. PROC. PEN. (MODIFICATO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1970, N. 773) - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 322, secondo comma, c.p.m.p., in relazione all'art. 313, fissa in modo autonomo i casi in cui non puo' essere concessa la liberta' provvisoria. E cio' alla stregua dell'art. 261 c.p.m.p., porta ad escludere dal rito militare l'applicabilita' automatica in jure condito del regime della liberta' provvisoria prevista nel codice di procedura penale (art. 277, modificato dalla legge 15 dicembre 1972, n. 773). Le ragioni che confortano l'autonoma previsione, nel codice penale militare, dei casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio, non valgono, per il diverso trattamento riservato all'imputato soggetto alla giurisdizione militare rispetto a quello soggetto alla giurisdizione ordinaria in ordine alla concedibilita' della liberta' provvisoria, nei casi di obbligatorieta' del mandato di cattura. Cio' anche perche' la carcerazione preventiva, che e' giustificata da esigenze eminentemente processuali, non si atteggia in modo diverso nel rito ordinario e nel rito militare. D'altronde, un piu' favorevole trattamento sarebbe riservato al militare che venisse giudicato, per connessione, da un tribunale ordinario. E', pertanto, illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 322, secondo comma, c.p.m.p..
L'art. 322, secondo comma, c.p.m.p., in relazione all'art. 313, fissa in modo autonomo i casi in cui non puo' essere concessa la liberta' provvisoria. E cio' alla stregua dell'art. 261 c.p.m.p., porta ad escludere dal rito militare l'applicabilita' automatica in jure condito del regime della liberta' provvisoria prevista nel codice di procedura penale (art. 277, modificato dalla legge 15 dicembre 1972, n. 773). Le ragioni che confortano l'autonoma previsione, nel codice penale militare, dei casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio, non valgono, per il diverso trattamento riservato all'imputato soggetto alla giurisdizione militare rispetto a quello soggetto alla giurisdizione ordinaria in ordine alla concedibilita' della liberta' provvisoria, nei casi di obbligatorieta' del mandato di cattura. Cio' anche perche' la carcerazione preventiva, che e' giustificata da esigenze eminentemente processuali, non si atteggia in modo diverso nel rito ordinario e nel rito militare. D'altronde, un piu' favorevole trattamento sarebbe riservato al militare che venisse giudicato, per connessione, da un tribunale ordinario. E', pertanto, illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 322, secondo comma, c.p.m.p..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte