Sentenza 72/1974 (ECLI:IT:COST:1974:72)
Massima numero 7112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
07/03/1974; Decisione del
07/03/1974
Deposito del 20/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 72/74. PENSIONI - MILITARI - CONGIUNTI DEI MILITARI DI LEVA - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA PER TUTTI GLI EVENTI VERIFICATISI ANTECEDENTEMENTE ALLA CESSAZIONE DELLA GUERRA 1940-1945 - LEGGE 17 OTTOBRE 1967, N. 974, ART. 2, SECONDO COMMA - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DEI CONGIUNTI DEI MILITARI DI CARRIERA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 72/74. PENSIONI - MILITARI - CONGIUNTI DEI MILITARI DI LEVA - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA PER TUTTI GLI EVENTI VERIFICATISI ANTECEDENTEMENTE ALLA CESSAZIONE DELLA GUERRA 1940-1945 - LEGGE 17 OTTOBRE 1967, N. 974, ART. 2, SECONDO COMMA - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DEI CONGIUNTI DEI MILITARI DI CARRIERA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e congiunti dei caduti per cause di servizio), in quanto estende per i congiunti dei soli militari di leva e non anche dei militari di carriera l'applicabilita' della nuova disciplina previdenziale a tutti gli "eventi gia' verificatisi", cioe' anche a quelli antecedenti alla cessazione della guerra 1940-1945, crea una disparita' di trattamento non fondata su presupposti logici ed obiettivi, che ne giustifichino razionalmente l'adozione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 3 Cost. - la disposizione in questione, nella parte in cui esclude i congiunti dei militari di carriera dal beneficio della pensione privilegiata ordinaria per eventi verificatisi anteriormente alla cessazione della guerra 1940-45.
L'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e congiunti dei caduti per cause di servizio), in quanto estende per i congiunti dei soli militari di leva e non anche dei militari di carriera l'applicabilita' della nuova disciplina previdenziale a tutti gli "eventi gia' verificatisi", cioe' anche a quelli antecedenti alla cessazione della guerra 1940-1945, crea una disparita' di trattamento non fondata su presupposti logici ed obiettivi, che ne giustifichino razionalmente l'adozione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 3 Cost. - la disposizione in questione, nella parte in cui esclude i congiunti dei militari di carriera dal beneficio della pensione privilegiata ordinaria per eventi verificatisi anteriormente alla cessazione della guerra 1940-45.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte