Sentenza 74/1974 (ECLI:IT:COST:1974:74)
Massima numero 7114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  07/03/1974;  Decisione del  07/03/1974
Deposito del 20/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 74/74. IMPIEGO PUBBLICO - CORPO DELLE GUARDIE DI P.S. - UFFICIALI - LEGGE 13 DICEMBRE 1965, N. 1366, ARTT. 27, PRIMO COMMA, E 28, ULTIMO COMMA - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE DI AVANZAMENTO - COMPIMENTO DEL PRESCRITTO PERIODO DI COMANDO EFFETTIVO DI REPARTO - CONFERIMENTO DEL COMANDO RIMESSO ALLA DISCREZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - SUSSISTENZA DI CONTROLLI E RIMEDI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, in relazione all'art. 28, ultimo comma, della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La "discrezionalita'" (che dette norme prevedono) nel conferimento del comando effettivo di reparto, per l'ammissione dell'ufficiale alle procedure di avanzamento, non contrasta, invero, ne' con il precetto dell'uguaglianza, ne' con quello di imparzialita' e buona amministrazione, in quanto e' fatta sempre salva per l'interessato la facolta' del ricorso al giudice amministrativo ove sussistano posizioni analoghe con altri dipendenti, ovvero l'affidamento dell'incarico in concreto operato non risulti conforme a criteri di logica e buona amministrazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte