Sentenza 75/1974 (ECLI:IT:COST:1974:75)
Massima numero 7115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  07/03/1974;  Decisione del  07/03/1974
Deposito del 20/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7116


Titolo
SENT. 75/74 A. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - ASSISTENZA SANITARIA - LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1973: INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ENTE OSPEDALIERO - OMESSA PREVISIONE DEL DIVIETO CHE GLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE SIANO SCELTI TRA GLI APPARTENENTI AI CONSIGLI REGIONALI - NON RISPETTA IL PRINCIPIO EX ART. 9, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE OSPEDALIERA NAZIONALE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132 - VIOLAZIONE DELL'ART. 17, LETT. E - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
E' costituzionalmente illegittima - in riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale della Regione siciliana, in quanto non rispetta il limite del principio generale della legislazione nazionale fissato nell'art. 9 della legge ospedaliera n. 132 del 1968 - la legge "Ineleggibilita' a consigliere di amministrazione di ente ospedaliero", approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 dicembre 1973, limitatamente alla parte in cui omette di prevedere l'obbligo di scelta degli amministratori dell'ente ospedaliero ricomprendente almeno un ospedale regionale, tra "persone estranee all'Assemblea regionale".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte

legge  12/02/1968  n. 132  art. 9