Sentenza 75/1974 (ECLI:IT:COST:1974:75)
Massima numero 7116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
07/03/1974; Decisione del
07/03/1974
Deposito del 20/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7115
Titolo
SENT. 75/74 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - ASSISTENZA SANITARIA - LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1973: INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ENTE OSPEDALIERO - ART. 1, N. 5 - DIVIETO DI ELEGGIBILITA' DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, MUTUALISTICI CHE ABBIANO RAPPORTI DIRETTI CON L'ENTE OSPEDALIERO - ELEGGIBILITA' DEI DIPENDENTI IN GENERE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - CONFORMITA' A PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 75/74 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - ASSISTENZA SANITARIA - LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1973: INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ENTE OSPEDALIERO - ART. 1, N. 5 - DIVIETO DI ELEGGIBILITA' DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, MUTUALISTICI CHE ABBIANO RAPPORTI DIRETTI CON L'ENTE OSPEDALIERO - ELEGGIBILITA' DEI DIPENDENTI IN GENERE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - CONFORMITA' A PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 5, della legge regionale sopra menzionata - in quanto, per un verso, la (implicita) ammissione della eleggibilita' dei "dipendenti in genere dell'Amministrazione regionale" non determina disparita' di trattamento rispetto alla disciplina apprestata dalla legislazione nazionale (che non preclude indiscriminatamente l'accesso ad organi elettivi ai dipendenti da enti superiori rispetto a quello cui appartiene l'organo da costituire); e, per altro verso, non sussiste la lamentata previsione di eleggibilita' dei "dipendenti di istituti previdenziali, assistenziali o mutualistici che abbiano rapporti diretti con l'ente ospedaliero", la quale resta esclusa in base al successivo n. 8 dello stesso articolo 1 della legge impugnata.
Non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 5, della legge regionale sopra menzionata - in quanto, per un verso, la (implicita) ammissione della eleggibilita' dei "dipendenti in genere dell'Amministrazione regionale" non determina disparita' di trattamento rispetto alla disciplina apprestata dalla legislazione nazionale (che non preclude indiscriminatamente l'accesso ad organi elettivi ai dipendenti da enti superiori rispetto a quello cui appartiene l'organo da costituire); e, per altro verso, non sussiste la lamentata previsione di eleggibilita' dei "dipendenti di istituti previdenziali, assistenziali o mutualistici che abbiano rapporti diretti con l'ente ospedaliero", la quale resta esclusa in base al successivo n. 8 dello stesso articolo 1 della legge impugnata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte