Sentenza 76/1974 (ECLI:IT:COST:1974:76)
Massima numero 7117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  07/03/1974;  Decisione del  07/03/1974
Deposito del 20/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7118


Titolo
SENT. 76/74 A. ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - CONDIZIONI PER LO STATO DI ADOTTABILITA' - COD. CIV., ART. 314/4 (INTRODOTTO CON LEGGE 5 GIUGNO 1967, N. 431) - VALUTAZIONE DELLO STATO DI ABBANDONO COMUNQUE IMPUTABILE ALLA VOLONTA' DEGLI OBBLIGATI ALL'ASSISTENZA - DIVERSITA' DALL'ABBANDONO PER FORZA MAGGIORE - PARZIALE DIFFERENZA DI TRATTAMENTO - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La cessazione dei rapporti dell'adottato con la famiglia di origine disposta dall'art. 314/26 Cod. civ. (introdotto con la legge 5 giugno 1967 n. 431 sull'adozione speciale dei minori di anni otto) costituisce elemento essenziale nella valutazione dello stato di abbandono del minore ai fini della disciplina dell'istituto, nel senso che non puo' venire in considerazione soltanto la di lui necessita' di assistenza ma deve tenersi anche conto dell'esigenza di conservare, fino al limite, i legami naturali con la famiglia di origine. Ne consegue che, mentre, in ogni caso, lo stato di abbandono per forza maggiore, come tale non riferibile al volontario comportamento omissivo della famiglia di origine, non puo' ritenersi omogeneo con quello derivante invece dalla volonta' degli obbligati, razionalmente l'art. 314/4 Cod. civ., ai fini della salvaguardia dei suddetti legami naturali, identifica negli eventuali motivi di forza maggiore l'elemento determinante per escludere, con l'adottabilita', il previsto distacco definitivo del minore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 314/4 cod. civ. sollevata per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte