Sentenza 76/1974 (ECLI:IT:COST:1974:76)
Massima numero 7118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
07/03/1974; Decisione del
07/03/1974
Deposito del 20/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7117
Titolo
SENT. 76/74 B. ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - CONDIZIONI PER LO STATO DI ADOTTABILITA' - COD. CIV., ART. 314/4 (INTRODOTTO CON LEGGE 5 GIUGNO 1967, N. 431) - STATO DI ABBANDONO DELL'ADOTTANDO DOVUTO A MOTIVI DI FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE DELL'ADOTTABILITA' - NON VIOLA L'ART. 30 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 76/74 B. ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - CONDIZIONI PER LO STATO DI ADOTTABILITA' - COD. CIV., ART. 314/4 (INTRODOTTO CON LEGGE 5 GIUGNO 1967, N. 431) - STATO DI ABBANDONO DELL'ADOTTANDO DOVUTO A MOTIVI DI FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE DELL'ADOTTABILITA' - NON VIOLA L'ART. 30 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'esclusione della adottabilita' sancita dall'art. 314/4 cod. civ. nel caso in cui lo stato di abbandono dell'adottando risulti dovuto a motivi di forza maggiore non contrasta con l'art. 30 Cost., che non impone una disciplina unica ed unitaria dei doveri dei genitori versi i figli ed in ordine alla mancata osservanza degli stessi. E' ben possibile, infatti, che esistano distinti istituti in materia e che, nel campo specifico dell'adozione speciale, questa sia consentita alle condizioni ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 314 cod. civ. in relazione al citato precetto costituzionale.
L'esclusione della adottabilita' sancita dall'art. 314/4 cod. civ. nel caso in cui lo stato di abbandono dell'adottando risulti dovuto a motivi di forza maggiore non contrasta con l'art. 30 Cost., che non impone una disciplina unica ed unitaria dei doveri dei genitori versi i figli ed in ordine alla mancata osservanza degli stessi. E' ben possibile, infatti, che esistano distinti istituti in materia e che, nel campo specifico dell'adozione speciale, questa sia consentita alle condizioni ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 314 cod. civ. in relazione al citato precetto costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte