Sentenza 77/1974 (ECLI:IT:COST:1974:77)
Massima numero 7119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
07/03/1974; Decisione del
07/03/1974
Deposito del 20/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 77/74 A. LAVORO - COD. CIV., ART. 2113, SECONDO COMMA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI DI LEGGE - RINUNZIE E TRANSAZIONI CHE LI HANNO AD OGGETTO - IMPUGNAZIONE - TERMINE DI DECADENZA - CONGRUITA' - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 4 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 77/74 A. LAVORO - COD. CIV., ART. 2113, SECONDO COMMA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI DI LEGGE - RINUNZIE E TRANSAZIONI CHE LI HANNO AD OGGETTO - IMPUGNAZIONE - TERMINE DI DECADENZA - CONGRUITA' - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 4 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 2113, secondo comma, cod. civ., non concerne l'azione accordata a tutela del diritto alla retribuzione, diritto di credito soggetto, di regola, al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948, n. 4, bensi' l'impugnazione degli atti di disposizione di tale credito, liberamente compiuti dal lavoratore dopo la risoluzione del rapporto d'impiego; atti ovviamente non comparabili, per contenuto e valore, alle semplici dichiarazioni di quietanza. Appare pertanto ingiustificato il richiamo alle norme concernenti la prescrizione dei diritti, per contestare alla stregua del principio di eguaglianza la legittimita' della normativa stabilita dall'art. 2113 del cod. civ., che sancisce la invalidita' nei negozi di disposizione di diritti gia' acquisiti, assoggettando tuttavia la relativa azione di annullamento ad un termine di decadenza.
L'art. 2113, secondo comma, cod. civ., non concerne l'azione accordata a tutela del diritto alla retribuzione, diritto di credito soggetto, di regola, al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948, n. 4, bensi' l'impugnazione degli atti di disposizione di tale credito, liberamente compiuti dal lavoratore dopo la risoluzione del rapporto d'impiego; atti ovviamente non comparabili, per contenuto e valore, alle semplici dichiarazioni di quietanza. Appare pertanto ingiustificato il richiamo alle norme concernenti la prescrizione dei diritti, per contestare alla stregua del principio di eguaglianza la legittimita' della normativa stabilita dall'art. 2113 del cod. civ., che sancisce la invalidita' nei negozi di disposizione di diritti gia' acquisiti, assoggettando tuttavia la relativa azione di annullamento ad un termine di decadenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte