Sentenza 77/1974 (ECLI:IT:COST:1974:77)
Massima numero 7120
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
07/03/1974; Decisione del
07/03/1974
Deposito del 20/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 77/74 B. LAVORO - RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE, ART. 36 - INTERPRETAZIONE - CONSENTE DI DISCIPLINARE FORME E MODI DI ESERCIZIO DEL POTERE DI IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DAL LAVORATORE, SOTTO PENA DI DECADENZA.
SENT. 77/74 B. LAVORO - RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE, ART. 36 - INTERPRETAZIONE - CONSENTE DI DISCIPLINARE FORME E MODI DI ESERCIZIO DEL POTERE DI IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DAL LAVORATORE, SOTTO PENA DI DECADENZA.
Testo
La garanzia costituzionale del diritto del lavoratore ad una giusta retribuzione, pur implicando la nullita' di ogni rinunzia preventiva alla retribuzione, non comporta tuttavia una assoluta indisponibilita', e come non esclude la prescrittibilita' del diritto, cosi' non impedisce al legislatore di disciplinare le forme e i modi di esercizio del potere di impugnazione degli atti di disposizione eventualmente compiuti dal lavoratore, sotto pena di decadenza. Sono ovvie le esigenze di certezza giuridica che giustificano la comminatoria della decadenza e la connessa statuizione di un limite temporale: ai fini della legittimita' costituzionale importa soltanto che sia effettivamente garantita al lavoratore la concreta possibilita' di ricorso alla tutela giurisdizionale. Ne' un termine di tre mesi sembra cosi' breve da rendere illusoria tale possibilita'.
La garanzia costituzionale del diritto del lavoratore ad una giusta retribuzione, pur implicando la nullita' di ogni rinunzia preventiva alla retribuzione, non comporta tuttavia una assoluta indisponibilita', e come non esclude la prescrittibilita' del diritto, cosi' non impedisce al legislatore di disciplinare le forme e i modi di esercizio del potere di impugnazione degli atti di disposizione eventualmente compiuti dal lavoratore, sotto pena di decadenza. Sono ovvie le esigenze di certezza giuridica che giustificano la comminatoria della decadenza e la connessa statuizione di un limite temporale: ai fini della legittimita' costituzionale importa soltanto che sia effettivamente garantita al lavoratore la concreta possibilita' di ricorso alla tutela giurisdizionale. Ne' un termine di tre mesi sembra cosi' breve da rendere illusoria tale possibilita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte