Sentenza 123/1974 (ECLI:IT:COST:1974:123)
Massima numero 7221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  02/05/1974;  Decisione del  02/05/1974
Deposito del 08/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7222  7223  7224


Titolo
SENT. 123/74 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - DOVERI E FACOLTA' DEL GIUDICE NELLE PERQUISIZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 334 - INTERPRETAZIONE - LIMITA LA CATEGORIA DEI SOGGETTI DA CUI L'INTERESSATO PUO' FARSI ASSISTERE O RAPPRESENTARE ALLE PERSONE CHE SI TROVINO "SUL POSTO" - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli art. 24, secondo comma, e 14 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 334 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che debba essere dato all'imputato un avvertimento circa il diritto che gli compete di farsi assistere da un difensore: in realta', la norma in esame, che disciplina i doveri e le facolta' del giudice nelle perquisizioni domiciliari, non tanto esclude che possa essere dato all'imputato l'avvertimento che egli ha diritto di farsi assistere dal difensore, quanto piuttosto limita la categoria dei soggetti da cui l'interessato puo' farsi assistere o rappresentare, alle persone che siano "sul posto". Ed e' evidente che tale persona, qualora vi si trovi, puo' essere anche il difensore dell'imputato, dal momento che non e' neppure concepibile che un incarico che puo' essere conferito a qualsiasi cittadino, non possa essere commesso al difensore dell'imputato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 14

Altri parametri e norme interposte