Sentenza 123/1974 (ECLI:IT:COST:1974:123)
Massima numero 7223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  02/05/1974;  Decisione del  02/05/1974
Deposito del 08/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7221  7222  7224


Titolo
SENT. 123/74 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - PERQUISIZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 304 TER, QUARTO COMMA - ATTI PER I QUALI OCCORRE MOTIVARE IN VERBALE LA RAGIONE DELL'URGENZA PER LA QUALE VIENE OMESSO L'AVVISO AL DIFENSORE - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Anche la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 304 ter, quarto comma, del codice di procedura penale (nella parte in cui non comprende la perquisizione domiciliare nel novero degli atti per i quali occorre motivare in verbale, a pena di nullita', la ragione della assoluta urgenza per la quale viene omesso l'avviso al difensore) e' infondata, perche' non puo' meritare censura la norma che non prevede l'obbligo di motivazione dell'urgenza e dell'esonero del preavviso per un atto processuale, quale la perquisizione, che e' per sua natura sempre urgente ed esclude ogni preventiva notizia, relativa al suo compimento. Cfr.: sent. n. 63/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 14

Altri parametri e norme interposte