Sentenza 78/1974 (ECLI:IT:COST:1974:78)
Massima numero 7122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  07/03/1974;  Decisione del  07/03/1974
Deposito del 20/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 78/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LEGGI ED ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE - FATTISPECIE - D. LG. 20 MAGGIO 1917, N. 876, ARTT. 6, PRIMO COMMA, E 7, PRIMO COMMA (PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA) - HA NATURA REGOLAMENTARE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE COST. 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, comma primo, e 7, comma primo, del D.Lg. 20 maggio 1917, n. 876 "col quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del D.Lg. 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra" sollevata con ordinanze 14 maggio e 8 giugno 1971, dalla Corte dei conti, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui le norme denunciate dispongono il divieto di corrispondere l'assegno temporaneo (per infermita' ascrivibile alla nona e decima categoria - ora sostituite con la tabella B allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648) al militare che, in ragione del servizio prestato, abbia diritto al trattamento di riposo o di riforma. Non e' dato alla Corte esaminare la suddetta questione giacche' le norme denunciate non hanno forza di legge essendo contenute in un provvedimento la cui natura regolamentare risulta testualmente dalla stessa intitolazione e dal preambolo del D.Lg. 20 maggio 1917, n. 876.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte