Sentenza 79/1974 (ECLI:IT:COST:1974:79)
Massima numero 7123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
07/03/1974; Decisione del
07/03/1974
Deposito del 20/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7124
Titolo
SENT. 79/74 A. MISURE DI SICUREZZA - ASSEGNAZIONE AD UNA CASA DI LAVORO - COD. PEN., ART. 216 - NON ESCLUDE DALL'ASSEGNAZIONE LE PERSONE INABILI AL LAVORO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 79/74 A. MISURE DI SICUREZZA - ASSEGNAZIONE AD UNA CASA DI LAVORO - COD. PEN., ART. 216 - NON ESCLUDE DALL'ASSEGNAZIONE LE PERSONE INABILI AL LAVORO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, 38 della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con le sentenze n. 167 del 1972 e n. 148 del 1973.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, 38 della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con le sentenze n. 167 del 1972 e n. 148 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte