Sentenza 124/1974 (ECLI:IT:COST:1974:124)
Massima numero 7225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  02/05/1974;  Decisione del  02/05/1974
Deposito del 08/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7226


Titolo
SENT. 124/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - COD. STRAD. ART. 138, E LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 317, ART. 5.

Testo
E' infondata l'eccezione di irrilevanza sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato. E' vero che le contravvenzioni ascritte all'imputato nel giudizio innanzi al tribunale di Montepulciano sono state depenalizzate e che l'art. 138 codice stradale concerne la conciliazione amministrativa di quelle sanzionate penalmente, tuttavia tale norma e' denunciata non autonomamente, ma soltanto in quanto richiamata dall'impugnato articolo 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317; disposizione, quest'ultima, concernente il pagamento oblativo in misura ridotta delle sanzioni depenalizzate, razionalmente riferibile al giudizio pendente innanzi al giudice a quo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte