Ordinanza 80/1974 (ECLI:IT:COST:1974:80)
Massima numero 7125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  07/03/1974;  Decisione del  07/03/1974
Deposito del 20/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 80/74 MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - COD. PEN., ARTT. 204 E 222, PRIMO COMMA - PERICOLOSITA' SOCIALE PRESUNTA - RICOVERO OBBLIGATORIO IN UN MANICOMIO GIUDIZIARIO DELL'IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITA' DI MENTE - NON VIOLANO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 204 e 222, primo comma, del codice penale - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27 e 32 della Costituzione, con ordinanza 15 febbraio 1972 del giudice istruttore del Tribunale di Terni; 2 febbraio e 13 ottobre 1972 del giudice istruttore del Tribunale di Enna - essendo stata identica questione gia' dichiarata manifestamente infondata con ordinanza della Corte n. 141 del 1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte