Sentenza 124/1974 (ECLI:IT:COST:1974:124)
Massima numero 7226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
02/05/1974; Decisione del
02/05/1974
Deposito del 08/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7225
Titolo
SENT. 124/74 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - OMICIDIO COLPOSO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 138 DEL COD. STRAD., 1 E SGG. DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 317, E 589, SECONDO COMMA, DEL COD. PENALE - SOMME PAGATE A TITOLO DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - NON ASSORBIMENTO NELLA PENA COMMINATA PER L'OMICIDIO - NON SI HA REATO COMPLESSO MA CONCORSO DI REATI - NON E' VIOLATO L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 124/74 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - OMICIDIO COLPOSO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 138 DEL COD. STRAD., 1 E SGG. DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1967, N. 317, E 589, SECONDO COMMA, DEL COD. PENALE - SOMME PAGATE A TITOLO DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - NON ASSORBIMENTO NELLA PENA COMMINATA PER L'OMICIDIO - NON SI HA REATO COMPLESSO MA CONCORSO DI REATI - NON E' VIOLATO L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non contrasta con il principio costituzionale d'eguaglianza il combinato disposto degli artt. 138 del codice stradale, 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317, e 589,secondo comma, del codice penale, secondo cui in caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale le somme pagate a titolo di conciliazione amministrativa sono escluse dall'assorbimento nella pena piu' grave, comminata per l'omicidio. Invero l'ordinanza di remissione si fonda sul presupposto che l'art. 589, secondo comma, c.p., nel prevedere l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, integri un'ipotesi di reato complesso (art. 84 c.p.). Mancano tuttavia gli elementi costitutivi previsti dall'art. 84 c.p., giacche' la condotta descritta dalla norma impugnata integra il reato di omicidio colposo qualificato dalla violazione di altre norme che non costituiscono necessariamente, di per se', autonomi reati. Conclusione emergente anche dalla formulazione originaria della norma, e oggi ulteriormente confermata dalla natura meramente amministrativa delle sanzioni irrogate per molte violazioni alle regole sulla circolazione stradale, che rende inconcepibile il richiamo all'art. 84 del codice penale.
Non contrasta con il principio costituzionale d'eguaglianza il combinato disposto degli artt. 138 del codice stradale, 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317, e 589,secondo comma, del codice penale, secondo cui in caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale le somme pagate a titolo di conciliazione amministrativa sono escluse dall'assorbimento nella pena piu' grave, comminata per l'omicidio. Invero l'ordinanza di remissione si fonda sul presupposto che l'art. 589, secondo comma, c.p., nel prevedere l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, integri un'ipotesi di reato complesso (art. 84 c.p.). Mancano tuttavia gli elementi costitutivi previsti dall'art. 84 c.p., giacche' la condotta descritta dalla norma impugnata integra il reato di omicidio colposo qualificato dalla violazione di altre norme che non costituiscono necessariamente, di per se', autonomi reati. Conclusione emergente anche dalla formulazione originaria della norma, e oggi ulteriormente confermata dalla natura meramente amministrativa delle sanzioni irrogate per molte violazioni alle regole sulla circolazione stradale, che rende inconcepibile il richiamo all'art. 84 del codice penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte