Sentenza 125/1974 (ECLI:IT:COST:1974:125)
Massima numero 7227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  02/05/1974;  Decisione del  02/05/1974
Deposito del 08/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7228


Titolo
SENT. 125/74 A. ELEZIONI - REATO ELETTORALE - D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361, ART. 99, PRIMO COMMA - IMPEDIMENTO O SEMPLICE TURBATIVA DI RIUNIONE ELETTORALE - IDENTITA' DI PENE EDITTALI - GIUSTIFICAZIONE - DISCREZIONALITA' NON ARBITRARIA DEL LEGISLATORE - CONCRETA GRADUAZIONE DELLA PENA DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 99, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo cui e' punito con la reclusione da uno a tre anni, oltre che con la multa, sia chi impedisce una riunione elettorale, sia chi ne turba lo svolgimento, non contrasta con il principio costituzionale d'eguaglianza. Invero anche se l'impedimento della riunione elettorale costituisce fatto piu' grave della semplice turbativa in ordine al bene direttamente tutelato, rappresentato dal regolare svolgimento della competizione elettorale, la turbativa dei comizi e' un evento assai pericoloso per la sicurezza pubblica, tale da giustificare, sotto questo profilo, la previsione di pene edittali altrettanto gravi e pari a quelle previste per l'ipotesi d'impedimento. Il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita' politica, non ha quindi operato arbitrariamente, sicche' non sussiste l'illegittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte