Ordinanza 81/1974 (ECLI:IT:COST:1974:81)
Massima numero 7126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  07/03/1974;  Decisione del  07/03/1974
Deposito del 20/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 81/74. PROCESSO PENALE - AUTORITA' DEL GIUDICATO PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE - COD. PROC. PEN., ART.27 - OPERATIVITA' DEL GIUDICATO ANCHE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE RIMASTO ESTRANEO AL GIUDIZIO PENALE PERCHE' NON POSTO IN CONDIZIONE DI PARTECIPARVI - VIOLA L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 del cod. proc. pen. - sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con ordinanze 23 dicembre 1973 del Tribunale di Roma, 8 giugno 1973 del Tribunale di Rovigo e 11 aprile 1972 del Tribunale di Genova - trattandosi di questione gia' decisa con sent. della Corte n. 99 del 1973, dichiarativa dell'illegittimita' della norma sopraindicata "nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile od amministrativo, la pronuncia del giudice ha autorita' di cosa giudicata... anche nei confronti del responsabile civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perche' non posto in condizioni di parteciparvi".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte