Sentenza 82/1974 (ECLI:IT:COST:1974:82)
Massima numero 7127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
21/03/1974; Decisione del
21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 82/74 A. FAMIGLIA - FAMIGLIA LEGITTIMA - NOZIONE EX ART. 30, TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 82/74 A. FAMIGLIA - FAMIGLIA LEGITTIMA - NOZIONE EX ART. 30, TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Ai sensi dell'art. 30, comma terzo, Cost., deve considerarsi famiglia legittima quella costituitasi col matrimonio del padre naturale, comprendente soltanto il coniuge ed i figli legittimi e non anche i collaterali e gli ascendenti. Cfr.: sent. n. 79/1959 e n. 50/1973.
Ai sensi dell'art. 30, comma terzo, Cost., deve considerarsi famiglia legittima quella costituitasi col matrimonio del padre naturale, comprendente soltanto il coniuge ed i figli legittimi e non anche i collaterali e gli ascendenti. Cfr.: sent. n. 79/1959 e n. 50/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte