Sentenza 82/1974 (ECLI:IT:COST:1974:82)
Massima numero 7128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
21/03/1974; Decisione del
21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 82/74 B. FAMIGLIA - FAMIGLIA LEGITTIMA - MANCA QUANDO IL GENITORE NATURALE NON ABBIA CONIUGE NE' FIGLI NATURALI - TUTELA GARANTITA IN TAL CASO DALL'ART. 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE AL FIGLIO NATURALE RICONOSCIUTO O DICHIARATO.
SENT. 82/74 B. FAMIGLIA - FAMIGLIA LEGITTIMA - MANCA QUANDO IL GENITORE NATURALE NON ABBIA CONIUGE NE' FIGLI NATURALI - TUTELA GARANTITA IN TAL CASO DALL'ART. 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE AL FIGLIO NATURALE RICONOSCIUTO O DICHIARATO.
Testo
Spetta al figlio naturale riconosciuto o dichiarato la tutela garantita dall'art. 30, terzo comma, Cost., nel caso in cui il genitore naturale non abbia coniuge ne' figli naturali e manchi quindi una famiglia legittima nel senso previsto dal citato precetto costituzionale. Cfr.: Sent. 79/1969 e 50/1973.
Spetta al figlio naturale riconosciuto o dichiarato la tutela garantita dall'art. 30, terzo comma, Cost., nel caso in cui il genitore naturale non abbia coniuge ne' figli naturali e manchi quindi una famiglia legittima nel senso previsto dal citato precetto costituzionale. Cfr.: Sent. 79/1969 e 50/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte