Sentenza 82/1974 (ECLI:IT:COST:1974:82)
Massima numero 7129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  21/03/1974;  Decisione del  21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7127  7128  7130  7131


Titolo
SENT. 82/74 C. SUCCESSIONI LEGITTIME - COD. CIV., ART. 575 - CONCORSO DI FIGLI NATURALI CON ASCENDENTI DEL GENITORE - QUOTA SPETTANTE AI PRIMI - LIMITAZIONE A DUE TERZI DELL'EREDITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI FIGLI LEGITTIMI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 575 cod. civ., nella parte in cui, pur in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, esso ammette un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore attribuendo ai primi i due terzi dell'eredita', giacche' questo trattamento - che e' diverso da quello riconosciuto ai figli legittimi che conseguono, invece, l'intera eredita' escludendo dal concorso gli ascendenti - non e' giuridicamente giustificato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30  co. 3

Altri parametri e norme interposte