Ordinanza 127/1974 (ECLI:IT:COST:1974:127)
Massima numero 7230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
02/05/1974; Decisione del
02/05/1974
Deposito del 08/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 127/74. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 2 - NON VIOLA GLI ARTT. 7, 29 E 138 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 127/74. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898, ART. 2 - NON VIOLA GLI ARTT. 7, 29 E 138 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata in riferimento agli artt. 7, 29 e 138 della Costituzione e gia' dichiarata non fondata con la sent. n. 176 del 1973.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata in riferimento agli artt. 7, 29 e 138 della Costituzione e gia' dichiarata non fondata con la sent. n. 176 del 1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 7
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 138
Altri parametri e norme interposte