Sentenza 128/1974 (ECLI:IT:COST:1974:128)
Massima numero 7231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  03/05/1974;  Decisione del  03/05/1974
Deposito del 15/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7232


Titolo
SENT. 128/74 A. INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEI GIUDICI - RAPPORTI.

Testo
La Costituzione richiede (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma) quale requisito essenziale a presidio del retto esercizio della funzione giurisdizionale quello della indipendenza del giudice (ordinario o speciale), la cui attivita' deve essere immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi, e deve altresi' essere libera da prevenzioni, timori, influenze, che possano indurlo a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza. Il che importa che il principio della indipendenza viene ad essere presupposto di quello della imparzialita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte