Sentenza 128/1974 (ECLI:IT:COST:1974:128)
Massima numero 7231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
03/05/1974; Decisione del
03/05/1974
Deposito del 15/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7232
Titolo
SENT. 128/74 A. INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEI GIUDICI - RAPPORTI.
SENT. 128/74 A. INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEI GIUDICI - RAPPORTI.
Testo
La Costituzione richiede (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma) quale requisito essenziale a presidio del retto esercizio della funzione giurisdizionale quello della indipendenza del giudice (ordinario o speciale), la cui attivita' deve essere immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi, e deve altresi' essere libera da prevenzioni, timori, influenze, che possano indurlo a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza. Il che importa che il principio della indipendenza viene ad essere presupposto di quello della imparzialita'.
La Costituzione richiede (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma) quale requisito essenziale a presidio del retto esercizio della funzione giurisdizionale quello della indipendenza del giudice (ordinario o speciale), la cui attivita' deve essere immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi, e deve altresi' essere libera da prevenzioni, timori, influenze, che possano indurlo a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza. Il che importa che il principio della indipendenza viene ad essere presupposto di quello della imparzialita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte