Sentenza 82/1974 (ECLI:IT:COST:1974:82)
Massima numero 7131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
21/03/1974; Decisione del
21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 82/74 E. SUCCESSIONE LEGITTIMA - CONCORSO DI FIGLI CON ASCENDENTI DEL GENITORE - COD. CIV., ART. 575 - ILLEGITTIMITA' DICHIARATA NELLA PARTE IN CUI LIMITA LA QUOTA DEI PRIMI A DUE TERZI DELL'EREDITA' - EFFETTI - SUCCESSIONE IN TUTTA L'EREDITA' (CON ESCLUSIONE DELL'ASCENDENTE DEL PROPRIO GENITORE) - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DELL'ART. 435 NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE L'OBBLIGO PER I FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI DI PRESTARE GLI ALIMENTI AGLI ASCENDENTI LEGITTIMI DEL PROPRIO GENITORE.
SENT. 82/74 E. SUCCESSIONE LEGITTIMA - CONCORSO DI FIGLI CON ASCENDENTI DEL GENITORE - COD. CIV., ART. 575 - ILLEGITTIMITA' DICHIARATA NELLA PARTE IN CUI LIMITA LA QUOTA DEI PRIMI A DUE TERZI DELL'EREDITA' - EFFETTI - SUCCESSIONE IN TUTTA L'EREDITA' (CON ESCLUSIONE DELL'ASCENDENTE DEL PROPRIO GENITORE) - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DELL'ART. 435 NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE L'OBBLIGO PER I FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI DI PRESTARE GLI ALIMENTI AGLI ASCENDENTI LEGITTIMI DEL PROPRIO GENITORE.
Testo
Per effetto della dichiarazione d'illegittimita' parziale dell'art. 575 cod. civ. i figli naturali riconosciuti o dichiarati - nell'ipotesi in cui manchino membri della famiglia legittima (coniuge e figli legittimi del genitore) e non sussista quindi l'incompatibilita' prevista dall'art. 30, comma terzo, Cost. - conseguono lo stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi, succedono cioe' in tutta l'eredita', escludendo dalla successione al proprio genitore gli ascendenti di quest'ultimo. A questa parificazione sul piano dell'indicato diritto non puo' ovviamente non corrispondere identita' di trattamento in tema di obblighi alimentari e poiche' le vigenti disposizioni pongono l'obbligo di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore solo a carico dei figli legittimi (art. 433 cod. civ.) e non anche a carico dei figli naturali (art. 435 cod.civ.) siffatta diversita' di trattamento va eliminata e dev'essere conseguentemente dichiarata l'illegittimita' costituzionale derivata, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 435 cod. civ. nella parte appunto in cui tale disposizione non prevede l'obbligo per i figli naturali di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore.
Per effetto della dichiarazione d'illegittimita' parziale dell'art. 575 cod. civ. i figli naturali riconosciuti o dichiarati - nell'ipotesi in cui manchino membri della famiglia legittima (coniuge e figli legittimi del genitore) e non sussista quindi l'incompatibilita' prevista dall'art. 30, comma terzo, Cost. - conseguono lo stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi, succedono cioe' in tutta l'eredita', escludendo dalla successione al proprio genitore gli ascendenti di quest'ultimo. A questa parificazione sul piano dell'indicato diritto non puo' ovviamente non corrispondere identita' di trattamento in tema di obblighi alimentari e poiche' le vigenti disposizioni pongono l'obbligo di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore solo a carico dei figli legittimi (art. 433 cod. civ.) e non anche a carico dei figli naturali (art. 435 cod.civ.) siffatta diversita' di trattamento va eliminata e dev'essere conseguentemente dichiarata l'illegittimita' costituzionale derivata, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 435 cod. civ. nella parte appunto in cui tale disposizione non prevede l'obbligo per i figli naturali di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27