Sentenza 83/1974 (ECLI:IT:COST:1974:83)
Massima numero 7132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
21/03/1974; Decisione del
21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 83/74 A. PROFESSIONI LIBERE - RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI - LEGGE DI DELEGAZIONE 28 DICEMBRE 1952, N. 3060, E D.P.R. 27 OTTOBRE 1953, N. 1068 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 81, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - NON COMPORTANO ONERI FINANZIARI A CARICO DELLO STATO CHE NON SIANO GIA' PREVISTI O COMUNQUE FORNITI DI COPERTURA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 83/74 A. PROFESSIONI LIBERE - RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI - LEGGE DI DELEGAZIONE 28 DICEMBRE 1952, N. 3060, E D.P.R. 27 OTTOBRE 1953, N. 1068 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 81, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - NON COMPORTANO ONERI FINANZIARI A CARICO DELLO STATO CHE NON SIANO GIA' PREVISTI O COMUNQUE FORNITI DI COPERTURA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge di delegazione 28 dicembre 1952, n. 3060, ed il successivo decreto legislativo delegato 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento delle professioni di ragioniere e perito commerciale, non sono in contrasto con l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, poiche' non contengono alcuna norma che comporti a carico dello Stato oneri gia' non previsti dalla precedente disciplina della materia o comunque non aventi copertura e riscontro nell'autonomia finanziaria riconosciuta al Collegio professionale dei ragionieri e degli esercenti in economia e commercio.
La legge di delegazione 28 dicembre 1952, n. 3060, ed il successivo decreto legislativo delegato 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento delle professioni di ragioniere e perito commerciale, non sono in contrasto con l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, poiche' non contengono alcuna norma che comporti a carico dello Stato oneri gia' non previsti dalla precedente disciplina della materia o comunque non aventi copertura e riscontro nell'autonomia finanziaria riconosciuta al Collegio professionale dei ragionieri e degli esercenti in economia e commercio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte