Sentenza 130/1974 (ECLI:IT:COST:1974:130)
Massima numero 7234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  03/05/1974;  Decisione del  03/05/1974
Deposito del 15/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7235


Titolo
SENT. 130/74 A. PROCESSO - TERMINI PROCESSUALI - LEGGE 7 OTTOBRE 1969, N. 742, ART. 1 - SOSPENSIONE DEL DECORSO NEL PERIODO FERIALE - NON E' ESTESA ANCHE AI RAPPORTI DI DIRITTO SOSTANZIALE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - INSUSSISTENZA - RAZIONALE DIVERSITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La limitazione ai soli termini processuali della proroga sancita per il periodo feriale con l'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, trova adeguata giustificazione nella maggiore incisivita' delle conseguenze delle situazioni collegate al decorso dei termini di diritto sostanziale, che, per tale carattere, sono state escluse dalla disciplina in esame. La soluzione dei problemi interpretativi concernenti la natura dei termini da considerare ai fini dell'applicazione della sospensione e' di competenza del giudice ordinario, e non incide sulla razionalita' della norma.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte