Sentenza 83/1974 (ECLI:IT:COST:1974:83)
Massima numero 7133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  21/03/1974;  Decisione del  21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7132  7134


Titolo
SENT. 83/74 B. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DECRETI DELEGATI - LIMITE DI TEMPO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DELEGATA - NON CONCERNE LA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, BENSI' SOLO LA SUA EMANAZIONE - RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DELEGATA - NON IMPORTA UN VIZIO DI LEGITTIMITA', MA UNA RESPONSABILITA' POLITICA DEL GOVERNO - FATTISPECIE - D.P.R 27 OTTOBRE 1953, N. 1068 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA E PERITO COMMERCIALE) - NON VIOLA L'ART. 73 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il ritardo nella pubblicazione di una legge delegata, quando questa sia stata emanata entro il termine fissato dalla legge di delegazione, non determina l'illegittimita' costituzionale della legge medesima, essendo la pubblicazione semplice condizione d'efficacia e non anche requisito di validita': deve conseguentemente escludersi che il decreto legislativo delegato n. 1068 del 1953 sia costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 73, ultimo comma, della Costituzione, in quanto se e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con oltre tre mesi di ritardo e' stato tuttavia emanato entro il termine (di nove mesi) stabilito nella legge di delegazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 73

Altri parametri e norme interposte