Sentenza 130/1974 (ECLI:IT:COST:1974:130)
Massima numero 7235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
03/05/1974; Decisione del
03/05/1974
Deposito del 15/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7234
Titolo
SENT. 130/74 B. PROCESSO - TERMINI PROCESSUALI - LEGGE 7 OTTOBRE 1969, N. 742, ART. 3 - SOSPENSIONE DEL DECORSO NEL PERIODO FERIALE - FACOLTA' DEL GIUDICE DI FARE ECCEZIONE ALLA REGOLA NELLE CAUSE GENERICAMENTE PREVISTE COME URGENTI (MENTRE PER ALTRE, ANALITICAMENTE PREVISTE, E' DISPOSTO L'OBBLIGO DI TRATTAZIONE) - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 130/74 B. PROCESSO - TERMINI PROCESSUALI - LEGGE 7 OTTOBRE 1969, N. 742, ART. 3 - SOSPENSIONE DEL DECORSO NEL PERIODO FERIALE - FACOLTA' DEL GIUDICE DI FARE ECCEZIONE ALLA REGOLA NELLE CAUSE GENERICAMENTE PREVISTE COME URGENTI (MENTRE PER ALTRE, ANALITICAMENTE PREVISTE, E' DISPOSTO L'OBBLIGO DI TRATTAZIONE) - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Secondo il sistema apprestato dal legislatore attraverso l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale si applica in tutti i casi previsti dall'art. 92 ord. giudiziario e dagli artt. 492 e 459 c.p.c., il che vuol dire che l'esclusione e' operativa in tutte le ipotesi previste dalle citate norme, e cioe' tanto per le cause tassativamente indicate come urgenti in funzione del proprio oggetto, quanto per quelle solo genericamente previste come urgenti, in relazione alla molteplice realta' dei rapporti non soggetta ovviamente a previsione analiticamente completa. Pertanto la normativa in esame prevede soltanto diverse modalita' del generale obbligo di trattazione in funzione della diversa natura dell'urgenza delle cause, razionalmente presunta, nel primo caso, da accertarsi dal giudice, nel secondo. E cio' esclude che possa ravvisarsi nella specie una ingiustificata differenziazione di disciplina di situazioni omogenee ed un conseguente contrasto con il principio di eguaglianza.
Secondo il sistema apprestato dal legislatore attraverso l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale si applica in tutti i casi previsti dall'art. 92 ord. giudiziario e dagli artt. 492 e 459 c.p.c., il che vuol dire che l'esclusione e' operativa in tutte le ipotesi previste dalle citate norme, e cioe' tanto per le cause tassativamente indicate come urgenti in funzione del proprio oggetto, quanto per quelle solo genericamente previste come urgenti, in relazione alla molteplice realta' dei rapporti non soggetta ovviamente a previsione analiticamente completa. Pertanto la normativa in esame prevede soltanto diverse modalita' del generale obbligo di trattazione in funzione della diversa natura dell'urgenza delle cause, razionalmente presunta, nel primo caso, da accertarsi dal giudice, nel secondo. E cio' esclude che possa ravvisarsi nella specie una ingiustificata differenziazione di disciplina di situazioni omogenee ed un conseguente contrasto con il principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte