Sentenza 83/1974 (ECLI:IT:COST:1974:83)
Massima numero 7134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
21/03/1974; Decisione del
21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 83/74 C. PROFESSIONI LIBERE - RAGIONIERI - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - SUPERAMENTO DI UN ESAME PRATICO E PERIODO BIENNALE DI PRATICA - LEGGE 15 LUGLIO 1906, N. 327, ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. D - NON DETERMINA DISCRIMINAZIONE TRA ABBIENTI E NON ABBIENTI NE' OSTACOLA L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - INCONVENIENTI DI FATTO - IRRILEVANZA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 4 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 83/74 C. PROFESSIONI LIBERE - RAGIONIERI - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - SUPERAMENTO DI UN ESAME PRATICO E PERIODO BIENNALE DI PRATICA - LEGGE 15 LUGLIO 1906, N. 327, ART. 2, SECONDO COMMA, LETT. D - NON DETERMINA DISCRIMINAZIONE TRA ABBIENTI E NON ABBIENTI NE' OSTACOLA L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - INCONVENIENTI DI FATTO - IRRILEVANZA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 4 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il superamento dell'esame pratico ed il periodo di pratica biennale sono imposti indistintamente a tutti coloro che aspirano all'esercizio della professione di ragioniere. Anche se l'assolvimento di tale onere puo' presentare - in fatto - maggiori difficolta' per i soggetti che versino in situazioni che impongano un immediato svolgimento di attivita' retribuite cio' non comporta la violazione dell'art. 3 e dell'art. 4 della Costituzione. Trattasi, infatti, di inconvenienti che non possono essere del tutto eliminati, per l'esigenza di pubblico interesse di subordinare, secondo lo spirito dell'art. 33 della Costituzione, l'ammissione alla professione al preventivo compimento di un periodo di pratica e alla verifica della preparazione tecnica; d'altro canto, la garanzia del diritto al lavoro contenuta nell'art. 4 Cost. non deve essere intesa come un limite che non consenta al legislatore ordinario di imporre, nell'interesse della collettivita', particolari condizioni di accesso alle singole professioni.
Il superamento dell'esame pratico ed il periodo di pratica biennale sono imposti indistintamente a tutti coloro che aspirano all'esercizio della professione di ragioniere. Anche se l'assolvimento di tale onere puo' presentare - in fatto - maggiori difficolta' per i soggetti che versino in situazioni che impongano un immediato svolgimento di attivita' retribuite cio' non comporta la violazione dell'art. 3 e dell'art. 4 della Costituzione. Trattasi, infatti, di inconvenienti che non possono essere del tutto eliminati, per l'esigenza di pubblico interesse di subordinare, secondo lo spirito dell'art. 33 della Costituzione, l'ammissione alla professione al preventivo compimento di un periodo di pratica e alla verifica della preparazione tecnica; d'altro canto, la garanzia del diritto al lavoro contenuta nell'art. 4 Cost. non deve essere intesa come un limite che non consenta al legislatore ordinario di imporre, nell'interesse della collettivita', particolari condizioni di accesso alle singole professioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte