Sentenza 84/1974 (ECLI:IT:COST:1974:84)
Massima numero 7135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
21/03/1974; Decisione del
21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 84/74. SUCCESSIONI LEGITTIME - CONCORSO DEL CONIUGE CON FIGLI LEGITTIMI E NATURALI - SODDISFACIMENTO DELLE RAGIONI DEL CONIUGE - COD. CIV., ARTT. 581, ULTIMO COMMA, E 547 - NON VIOLANO L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 84/74. SUCCESSIONI LEGITTIME - CONCORSO DEL CONIUGE CON FIGLI LEGITTIMI E NATURALI - SODDISFACIMENTO DELLE RAGIONI DEL CONIUGE - COD. CIV., ARTT. 581, ULTIMO COMMA, E 547 - NON VIOLANO L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli art. 581, ultimo comma e 547 del codice civile nella parte in cui dette norme determinano una deroga al generale principio del diritto del partecipante alla comunione ad una quota in natura o, comunque, comprendente una quantita' di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualita', in proporzione della quota. L'art. 581, ultimo comma, del codice civile relativo ai modi in cui possono essere soddisfatti il diritto del coniuge nelle successioni legittime ed in caso di concorso con i figli legittimi e naturali, in relazione all'art. 547 dello stesso codice, si inserisce nel sistema legislativo che attribuisce al coniuge superstite solo il diritto all'usufrutto di una quota ereditaria, con normativa che non ha costituito oggetto di impugnativa. Tale disciplina, pertanto, appare razionale e non violatrice del principio di eguaglianza. Non viola l'art. 3 della Costituzione la normativa risultante dagli artt. 581 e 547 del codice civile nella parte in cui non e' data la facolta' di commutazione nei confronti dei legatari di usufrutto: la posizione del coniuge superstite, infatti, e quella dei legatari di usufrutto e' legislativamente diversa e, di conseguenza, giustificata appare la diversita' di disciplina in tema di commutazione delle rispettive ragioni.
Non e' fondata, in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli art. 581, ultimo comma e 547 del codice civile nella parte in cui dette norme determinano una deroga al generale principio del diritto del partecipante alla comunione ad una quota in natura o, comunque, comprendente una quantita' di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualita', in proporzione della quota. L'art. 581, ultimo comma, del codice civile relativo ai modi in cui possono essere soddisfatti il diritto del coniuge nelle successioni legittime ed in caso di concorso con i figli legittimi e naturali, in relazione all'art. 547 dello stesso codice, si inserisce nel sistema legislativo che attribuisce al coniuge superstite solo il diritto all'usufrutto di una quota ereditaria, con normativa che non ha costituito oggetto di impugnativa. Tale disciplina, pertanto, appare razionale e non violatrice del principio di eguaglianza. Non viola l'art. 3 della Costituzione la normativa risultante dagli artt. 581 e 547 del codice civile nella parte in cui non e' data la facolta' di commutazione nei confronti dei legatari di usufrutto: la posizione del coniuge superstite, infatti, e quella dei legatari di usufrutto e' legislativamente diversa e, di conseguenza, giustificata appare la diversita' di disciplina in tema di commutazione delle rispettive ragioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte