Sentenza 131/1974 (ECLI:IT:COST:1974:131)
Massima numero 7236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  03/05/1974;  Decisione del  03/05/1974
Deposito del 15/05/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7237  7238  7239  7240  7241  7242


Titolo
SENT. 131/74 A. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI ENTI OSPEDALIERI - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ARTT. 104 E 128 (COMBINATO DISPOSTO) - PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA - REQUISITO DEL TITOLO DI STUDIO - DEROGA AD ESSO DISPOSTA IN VIA TRANSITORIA - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA DELEGA CONTENUTA NELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132 (RIFORMA OSPEDALIERA) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La materia dei titoli di studio necessari per l'accesso alle varie carriere del personale amministrativo dei nuovi enti ospedalieri risulta regolata per intero, anche quanto al loro assetto definitivo, dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, che, con riferimento al solo personale della carriera esecutiva, si limita peraltro a rinviare ai singoli regolamenti degli enti medesimi (artt. 109 e 124): e dunque, poiche' la legge di delegazione 12 febbraio 1968, n. 132, non si occupa espressamente dell'argomento ne' contiene in proposito disposizioni aventi piu' limitato riguardo a speciali regimi da adottare in sede di piena attuazione del nuovo ordinamento ospedaliero, la particolare disciplina dettata, in linea transitoria, dal decreto presidenziale, derogando al requisito del titolo di studio per il personale della carriera esecutiva, non puo' dirsi contrastare con la legge medesima e, quindi, con l'art. 76 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte