Sentenza 85/1974 (ECLI:IT:COST:1974:85)
Massima numero 7136
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
21/03/1974; Decisione del
21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 85/74 A. LAVORO - RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO - CESSAZIONE - LIMITAZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE. LAVORO DOMESTICO - INTERRUZIONE - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 339, ART. 17, LETT. B - ESCLUDE L'INDENNITA' DI ANZIANITA' - VIAGGIATORI E PIAZZISTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI - D.P.R. 2 OTTOBRE 1960, N. 1402 - RECEPISCE L'ART. 13 DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 10 GIUGNO 1952 - LICENZIAMENTO SENZA INDENNITA' DEL DIPENDENTE COLPEVOLE DI GRAVI MANCANZE - DIPENDENTI DI AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI MACERATA - D.P.R. 26 DICEMBRE 1961, N. 1698 - RECEPISCE L'ART. 4 DEL CONTRATTO 26 GENNAIO 1955 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO PRIMA DELLA SCADENZA DELL'ANNO - NON CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - VIOLAZIONE (IN TUTTE E TRE LE NORME) DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 85/74 A. LAVORO - RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO - CESSAZIONE - LIMITAZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE. LAVORO DOMESTICO - INTERRUZIONE - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 339, ART. 17, LETT. B - ESCLUDE L'INDENNITA' DI ANZIANITA' - VIAGGIATORI E PIAZZISTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI - D.P.R. 2 OTTOBRE 1960, N. 1402 - RECEPISCE L'ART. 13 DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 10 GIUGNO 1952 - LICENZIAMENTO SENZA INDENNITA' DEL DIPENDENTE COLPEVOLE DI GRAVI MANCANZE - DIPENDENTI DI AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI MACERATA - D.P.R. 26 DICEMBRE 1961, N. 1698 - RECEPISCE L'ART. 4 DEL CONTRATTO 26 GENNAIO 1955 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO PRIMA DELLA SCADENZA DELL'ANNO - NON CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - VIOLAZIONE (IN TUTTE E TRE LE NORME) DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Riguardo ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato la Corte ha riconosciuto, in varie sentenze, che sono in contrasto con l'art. 36 della Costituzione le disposizioni di legge che limitano o escludono, per questa o quella causa, in caso di cessazione del rapporto il diritto del prestatore di lavoro ad una indennita' proporzionata al periodo di servizio. In base a tali principi vanno percio' dichiarati illegittimi, per violazione dell'indicato precetto costituzionale: a) l'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla indennita' di anzianita' quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno; b) l'art. 13 del contratto nazionale di lavoro per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali 10 giugno 1952, recepito nell'art. unico del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, nella parte in cui prevede il licenziamento senza indennita' del dipendente colpevole di gravi mancanze; c) l'art. 4 del contratto 26 gennaio 1955 per i dipendenti di aziende artigiane della provincia di Macerata, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1698, nella parte in cui prevede la non corresponsione della indennita' di licenziamento quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno. Cfr.: sentt. nn. 75 del 1968, 204 del 1971 e 85 del 1972.
Riguardo ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato la Corte ha riconosciuto, in varie sentenze, che sono in contrasto con l'art. 36 della Costituzione le disposizioni di legge che limitano o escludono, per questa o quella causa, in caso di cessazione del rapporto il diritto del prestatore di lavoro ad una indennita' proporzionata al periodo di servizio. In base a tali principi vanno percio' dichiarati illegittimi, per violazione dell'indicato precetto costituzionale: a) l'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla indennita' di anzianita' quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno; b) l'art. 13 del contratto nazionale di lavoro per i viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali 10 giugno 1952, recepito nell'art. unico del d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, nella parte in cui prevede il licenziamento senza indennita' del dipendente colpevole di gravi mancanze; c) l'art. 4 del contratto 26 gennaio 1955 per i dipendenti di aziende artigiane della provincia di Macerata, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n. 1698, nella parte in cui prevede la non corresponsione della indennita' di licenziamento quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno. Cfr.: sentt. nn. 75 del 1968, 204 del 1971 e 85 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte