Sentenza 131/1974 (ECLI:IT:COST:1974:131)
Massima numero 7237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
03/05/1974; Decisione del
03/05/1974
Deposito del 15/05/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 131/74 B. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI ENTI OSPEDALIERI - LEGGE OSPEDALIERA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 42 - POSIZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE DEL PERSONALE GIA' IN SERVIZIO - RICONOSCIMENTO - CONTENUTO - INTERPRETAZIONE.
SENT. 131/74 B. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DI ENTI OSPEDALIERI - LEGGE OSPEDALIERA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 42 - POSIZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE DEL PERSONALE GIA' IN SERVIZIO - RICONOSCIMENTO - CONTENUTO - INTERPRETAZIONE.
Testo
L'art. 42, ultimo comma, della legge di delegazione 12 febbraio 1968, n. 132, prescrivendo il riconoscimento "in ogni caso" delle "posizioni giuridiche ed economiche" del personale gia' in servizio, non comprende fra queste, le mere aspettative dei pubblici dipendenti, come le piu' o meno fondate speranze che gli stessi, in base ai precedenti ordinamenti, fossero autorizzati a nutrire quanto ai futuri sviluppi delle rispettive carriere, come risulta fra l'altro confermato anche dalla circostanza che, quando, nella piu' recente legislazione, si e' voluto assicurare agli impiegati anche il mantenimento delle semplici possibilita' di carriera ad essi derivanti dalle norme anteriori, lo si e' detto espressamente adoperando locuzioni dalle quali risulta senza possibilita' di dubbio trattarsi di un piu' rispetto alle posizioni qualificanti ormai il loro stato giuridico ed economico (cfr. l'art. 16, lett. i) della legge 18 maggio 1968, n. 249, contenuta la delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775).
L'art. 42, ultimo comma, della legge di delegazione 12 febbraio 1968, n. 132, prescrivendo il riconoscimento "in ogni caso" delle "posizioni giuridiche ed economiche" del personale gia' in servizio, non comprende fra queste, le mere aspettative dei pubblici dipendenti, come le piu' o meno fondate speranze che gli stessi, in base ai precedenti ordinamenti, fossero autorizzati a nutrire quanto ai futuri sviluppi delle rispettive carriere, come risulta fra l'altro confermato anche dalla circostanza che, quando, nella piu' recente legislazione, si e' voluto assicurare agli impiegati anche il mantenimento delle semplici possibilita' di carriera ad essi derivanti dalle norme anteriori, lo si e' detto espressamente adoperando locuzioni dalle quali risulta senza possibilita' di dubbio trattarsi di un piu' rispetto alle posizioni qualificanti ormai il loro stato giuridico ed economico (cfr. l'art. 16, lett. i) della legge 18 maggio 1968, n. 249, contenuta la delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte