Sentenza 85/1974 (ECLI:IT:COST:1974:85)
Massima numero 7137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  21/03/1974;  Decisione del  21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7136  7138


Titolo
SENT. 85/74 B. LAVORO - DIPENDENTI DI AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI MACERATA - D.P.R. 26 DICEMBRE 1961, N. 1698 - RECEPISCE L'ART. 4 DEL CONTRATTO 26 GENNAIO 1955 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO PER MANCANZE DISCIPLINARI - NORMA GIA' IMPLICITAMENTE ABROGATA DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604 - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del precitato contratto collettivo per i dipendenti di aziende artigiane della provincia di Macerata, nella parte in cui esclude il diritto all'indennita' di anzianita' per interruzione del rapporto di lavoro per mancanze disciplinari, per essere stata la norma implicitamente abrogata dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e attesoche' il rapporto di lavoro per il quale e' sorta controversia e' cessato dopo l'entrata in vigore della legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte