Sentenza 85/1974 (ECLI:IT:COST:1974:85)
Massima numero 7138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  21/03/1974;  Decisione del  21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7136  7137


Titolo
SENT. 85/74 C. LAVORO - INDENNITA' DI ANZIANITA' - COD. CIV., ART. 2120, PRIMO E TERZO COMMA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLE QUESTIONI PROPOSTE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120 del codice civile, primo comma, per essere stata la norma implicitamente abrogata dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966 n. 604, e terzo comma per essere, nel caso di specie, determinato dallo stesso contratto collettivo per i dipendenti di aziende artigiane di Macerata l'ammontare delle indennita' di anzianita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte