Sentenza 85/1974 (ECLI:IT:COST:1974:85)
Massima numero 7138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
21/03/1974; Decisione del
21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 85/74 C. LAVORO - INDENNITA' DI ANZIANITA' - COD. CIV., ART. 2120, PRIMO E TERZO COMMA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLE QUESTIONI PROPOSTE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 85/74 C. LAVORO - INDENNITA' DI ANZIANITA' - COD. CIV., ART. 2120, PRIMO E TERZO COMMA - DIFETTO DI RILEVANZA DELLE QUESTIONI PROPOSTE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120 del codice civile, primo comma, per essere stata la norma implicitamente abrogata dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966 n. 604, e terzo comma per essere, nel caso di specie, determinato dallo stesso contratto collettivo per i dipendenti di aziende artigiane di Macerata l'ammontare delle indennita' di anzianita'.
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120 del codice civile, primo comma, per essere stata la norma implicitamente abrogata dall'art. 9 della legge 15 luglio 1966 n. 604, e terzo comma per essere, nel caso di specie, determinato dallo stesso contratto collettivo per i dipendenti di aziende artigiane di Macerata l'ammontare delle indennita' di anzianita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte