Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Misure di contenimento della spesa - Esclusione, mediante norma di interpretazione autentica, delle società regionali operanti prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - della legge reg. Calabria n. 16 del 2019, che sottrae retroattivamente, con norma di interpretazione autentica, le società regionali operanti prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale all'applicazione delle misure di contenimento della spesa precedentemente previste dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 11 del 2015. Il ricorrente svolge la censura relativa al riparto delle competenze tra Stato e Regioni - pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle che investono i contenuti delle scelte legislative concretamente operate - limitandosi a denunciare genericamente il contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, senza provvedere alla relativa identificazione. (Precedente citato: sentenza n. 114 del 2017).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, laddove lo Stato denunci la violazione dei limiti di una potestà legislativa concorrente, è onere del ricorrente indicare specificamente la disposizione statale che ritiene violata, ed in particolare il principio fondamentale asseritamente leso. (Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2020 e n. 122 del 2018).