Sentenza 86/1974 (ECLI:IT:COST:1974:86)
Massima numero 7141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  21/03/1974;  Decisione del  21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7139  7140


Titolo
SENT. 86/74 C. LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - CONFLITTO CON L'ALTRUI DIRITTO ALLA PROPRIA REPUTAZIONE ED ONORABILITA' - COSTITUZIONE, ART. 21 - INTERPRETAZIONE - NON POSTULA CHE SIA CONCESSA ALL'INCOLPATO L'INCONDIZIONATA FACOLTA' DI PROVARE LA VERITA' DELLE SUE AFFERMAZIONI - LIMITI DEL DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO - VI RIENTRA L'ONORE DELLA PERSONA.

Testo
La previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata ed illimitata della liberta' di manifestazione del pensiero giacche', anzi, a questa sono posti i limiti derivanti dalla tutela del buon costume e dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti e protetti della Costituzione; tra questi beni non puo' non farsi rientrare anche l'onore della persona, comprensivo del decoro e della reputazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte