Sentenza 87/1974 (ECLI:IT:COST:1974:87)
Massima numero 7142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
21/03/1974; Decisione del
21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7143
Titolo
SENT. 87/74 A. LEGGI - ORDINAMENTO COSTITUZIONALE PROVVISORIO DELLO STATO - D.LG.LGT. 16 MARZO 1946, N. 98, ART. 6 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI EMANATI DAL GOVERNO IN VIRTU' DEI POTERI CONFERITIGLI - PRESENTAZIONE ALLE CAMERE PER LA RATIFICA - TERMINE - NON SI RIFERISCE ALL'ATTIVITA' DEL PARLAMENTO - RATIFICA INTERVENUTA FUORI TERMINE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE - D. LG. 22 GENNAIO 1948, N. 66 (CIRCOLAZIONE SU STRADE E LIBERA NAVIGAZIONE ) - PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO NEL TERMINE - NON E' VIOLATO L'ART. 70 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 87/74 A. LEGGI - ORDINAMENTO COSTITUZIONALE PROVVISORIO DELLO STATO - D.LG.LGT. 16 MARZO 1946, N. 98, ART. 6 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI EMANATI DAL GOVERNO IN VIRTU' DEI POTERI CONFERITIGLI - PRESENTAZIONE ALLE CAMERE PER LA RATIFICA - TERMINE - NON SI RIFERISCE ALL'ATTIVITA' DEL PARLAMENTO - RATIFICA INTERVENUTA FUORI TERMINE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE - D. LG. 22 GENNAIO 1948, N. 66 (CIRCOLAZIONE SU STRADE E LIBERA NAVIGAZIONE ) - PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO NEL TERMINE - NON E' VIOLATO L'ART. 70 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Ai fini dell'osservanza del termine (un anno dall'entrata in funzione del Parlamento repubblicano) posto dall'art. 6 d.lg. lgt. 16 marzo 1946, n. 98, per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo in virtu' degli speciali poteri conferiti con il d.lg.lgt. 25 giugno 1944, n. 151 e con il successivo d.lg.lgt. 16 marzo 1946, n. 98, rileva soltanto la data di presentazione alle Camere per la ratifica. Risulta pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del d.lg 22 gennaio 1948, n. 66 (recante la disciplina per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione) sollevata in riferimento all'art. 70 della Costituzione, posto che detto decreto legislativo, ancorche' ratificato soltanto con legge 5 gennaio 1953 n. 32, fu presentato al Parlamento entro l'anno dell'entrata in funzione del medesimo.
Ai fini dell'osservanza del termine (un anno dall'entrata in funzione del Parlamento repubblicano) posto dall'art. 6 d.lg. lgt. 16 marzo 1946, n. 98, per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo in virtu' degli speciali poteri conferiti con il d.lg.lgt. 25 giugno 1944, n. 151 e con il successivo d.lg.lgt. 16 marzo 1946, n. 98, rileva soltanto la data di presentazione alle Camere per la ratifica. Risulta pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del d.lg 22 gennaio 1948, n. 66 (recante la disciplina per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione) sollevata in riferimento all'art. 70 della Costituzione, posto che detto decreto legislativo, ancorche' ratificato soltanto con legge 5 gennaio 1953 n. 32, fu presentato al Parlamento entro l'anno dell'entrata in funzione del medesimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Altri parametri e norme interposte