Sentenza 88/1974 (ECLI:IT:COST:1974:88)
Massima numero 7144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  21/03/1974;  Decisione del  21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7145  7146  7147  7148  7149  7150


Titolo
SENT. 88/74 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - CONTRIBUTI - OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA D'IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI OMESSI - PRINCIPIO ACCOLTO DALL'ART. 23 DELLA LEGGE 4 APRILE 1952, N.218 (PENSIONI DI INVALIDITA' E VECCHIAIA), DALL'ART. 82 DEL D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797 (ASSEGNI FAMILIARI), DALL'ART. 16 DEL D.LG.LGT. 9 NOVEMBRE 1945, N. 788 (CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 23, 24, PRIMO COMMA, E 27 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sono in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 23, 24, primo comma e 27 Cost., le norme di cui agli artt. 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218, 82 del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 e 16 del D.L.Lgt. 9 novembre 1945 n. 788 le quali stabiliscono, rispettivamente in materia di pensioni di invalidita' e vecchiaia, di assegni familiari e di Cassa integrazione guadagni, che il datore di lavoro inadempiente all'obbligo del versamento dei contributi delle assicurazioni sociali e' tenuto al pagamento, nei confronti dell'INPS, dei contributi evasi e di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, indipendentemente dalla effettiva sussistenza ed entita' del danno e a prescindere dalla domanda giudiziale della parte interessata. Cfr.: sent. n. 76/1966.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte