Sentenza 88/1974 (ECLI:IT:COST:1974:88)
Massima numero 7145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  21/03/1974;  Decisione del  21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7144  7146  7147  7148  7149  7150


Titolo
SENT. 88/74 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - CONTRIBUTI - LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23; D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 82; D.LG.LGT. 9 NOVEMBRE 1945, N. 788, ART. 16 - OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA DI IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI OMESSI - ASSUNTO TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO A FAVORE DELL'INPS RISPETTO AD ALTRI SOGGETTI TITOLARI DI DIRITTI NASCENTI DA ILLECITO - INSUSSISTENZA - OBIETTIVITA' DI SITUAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le norme impugnate, che prevedono a carico del datore di lavoro, in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi assicurativi, il pagamento della somma aggiuntiva, non contrastano con l'art. 3 Cost. Ed invero le situazioni giuridiche messe a confronto - quella degli altri soggetti rispetto all'INPS - sono differenziate in quanto l'INPS e' un ente pubblico che assolve una pubblica funzione in materia di previdenza, curando il soddisfacimento di interessi costituzionalmente protetti (art. 38 Cost.). Inoltre, il pagamento della somma aggiuntiva costituisce una sanzione amministrativa, tra i cui scopi, quello volto a risarcire un danno non appare ne' unico ne' essenziale. Pertanto nessuna rilevanza ha la circostanza che il pagamento della somma aggiuntiva sia dovuta indipendentemente dalla domanda di parte. Cfr.: sent. n. 76/1966.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte