Sentenza 88/1974 (ECLI:IT:COST:1974:88)
Massima numero 7146
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  21/03/1974;  Decisione del  21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7144  7145  7147  7148  7149  7150


Titolo
SENT. 88/74 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - CONTRIBUTI - LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23; D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 82; D.LG.LGT. 9 NOVEMBRE 1945, N. 788, ART. 16 - OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA DI IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI OMESSI - AZIONE DI RECUPERO ESERCITATA D'UFFICIO IN CONNESSIONE CON QUELLA PENALE E SVOLTA IN UNICO PROCESSO - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Neppure sussiste, da parte delle indicate norme che prevedono il pagamento della somma aggiuntiva, la violazione dell'art. 24 Cost., perche' il datore di lavoro non puo' trovarsi in condizioni di minorata difesa solo perche' l'azione di recupero dei contributi, somma aggiuntiva e interessi moratori, viene esercitata ex officio in connessione con quella penale e si svolge in un unico processo: e', infatti, evidente che il datore di lavoro, nel proporre le sue difese, puo' esporre le proprie ragioni sia sul presupposto unico delle due azioni costituito dal mancato pagamento dei contributi assicurativi, sia sugli aspetti peculiari pertinenti a ciascuna di esse, ammesso che ve ne siano.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte