Sentenza 88/1974 (ECLI:IT:COST:1974:88)
Massima numero 7147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
21/03/1974; Decisione del
21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 88/74 D. ASSISTENZA E PREVIDENZA - CONTRIBUTI - OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO, ANCHE SE PERSONA GIURIDICA, AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA DI IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI OMESSI - LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23; D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 82; D.LG. LGT. 9 NOVEMBRE 1945, N. 788, ART. 16 - NON E' VIOLATO L'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - RESPONSABILITA' PENALE PER FATTO PROPRIO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 88/74 D. ASSISTENZA E PREVIDENZA - CONTRIBUTI - OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO, ANCHE SE PERSONA GIURIDICA, AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA DI IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI OMESSI - LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23; D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 82; D.LG. LGT. 9 NOVEMBRE 1945, N. 788, ART. 16 - NON E' VIOLATO L'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - RESPONSABILITA' PENALE PER FATTO PROPRIO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nel caso in cui il datore di lavoro inadempiente sia una persona giuridica, le norme di cui agli artt. 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218, 82 del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 e 16 d.lg.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, non contrastano con l'articolo 27 della Costituzione: ed invero, relativamente ad un fatto contemplato dalla legge come reato, il rappresentante legale di una persona giuridica e' tenuto a sottostare in proprio alle conseguenze penali solo per fatto proprio e non risponde che nel nome per quanto riguarda quelle civili o amministrative riferibili alla persona giuridica rappresentata. Pertanto, ove il rappresentante legale della persona giuridica sia responsabile del mancato o ritardato pagamento dei contributi, il presidente dell'ente rispondera' soltanto per l'ammenda, mentre il pagamento dei contributi omessi, quello degli interessi, come della somma aggiuntiva, spettera' all'ente.
Nel caso in cui il datore di lavoro inadempiente sia una persona giuridica, le norme di cui agli artt. 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218, 82 del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 e 16 d.lg.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, non contrastano con l'articolo 27 della Costituzione: ed invero, relativamente ad un fatto contemplato dalla legge come reato, il rappresentante legale di una persona giuridica e' tenuto a sottostare in proprio alle conseguenze penali solo per fatto proprio e non risponde che nel nome per quanto riguarda quelle civili o amministrative riferibili alla persona giuridica rappresentata. Pertanto, ove il rappresentante legale della persona giuridica sia responsabile del mancato o ritardato pagamento dei contributi, il presidente dell'ente rispondera' soltanto per l'ammenda, mentre il pagamento dei contributi omessi, quello degli interessi, come della somma aggiuntiva, spettera' all'ente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte