Sentenza 88/1974 (ECLI:IT:COST:1974:88)
Massima numero 7148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  21/03/1974;  Decisione del  21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7144  7145  7146  7147  7149  7150


Titolo
SENT. 88/74 E. ASSISTENZA E PREVIDENZA - CONTRIBUTI - OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA DI IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI OMESSI - LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23; D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 82; D.LG. LGT. 9 NOVEMBRE 1945, N. 788, ART. 16 - NON VIOLANO LA RISERVA DI LEGGE EX ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il pagamento della somma aggiuntiva, previsto, come sanzione amministrativa dell'omesso o ritardato versamento dei contributi, dagli artt. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, 16 del d.lg.lgt. 9 novembre 1945 n. 788, non contrasta con l'art. 23 della Costituzione, perche' risulta chiaramente rispettata la condizione basilare del precetto costituzionale relativa alla riserva di legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte