Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Misure di contenimento della spesa - Esclusione, mediante norma di interpretazione autentica, delle società regionali operanti prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale - Violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi che prevedono nuove spese - Illegittimità costituzionale.
È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 81 Cost., la legge reg. Calabria n. 16 del 2019, che sottrae retroattivamente, con norma di interpretazione autentica, le società regionali operanti prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale all'applicazione delle misure di contenimento della spesa precedentemente previste dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 11 del 2015. Se, infatti, le riduzioni di spesa previste dalla legge reg. Calabria n. 11 del 2015 rappresentano un risparmio per la Regione, la loro parziale rimozione retroattiva prevista dalle disposizioni impugnate dal Governo non può che costituire un maggior onere finanziario rispetto a quello legittimamente sussistente al momento in cui la normativa in esame è intervenuta; né, in contrario, può valere l'esplicita, ma irrazionale, previsione di neutralità finanziaria contenuta nell'art. 3 della legge regionale impugnata.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la mancanza o l'esistenza di un onere finanziario si desume dall'oggetto e dal contenuto della legge. Il difetto di copertura è pertanto ravvisabile quando in sede normativa si statuisca - in contrasto con gli elementari canoni dell'esperienza - che da un'iniziativa legislativa latrice di oneri non derivi la correlata necessità di una loro copertura. Allorché siano disposti interventi inevitabilmente onerosi, senza che né nella legge né altrove si venga data alcuna spiegazione in merito alle spese e alla loro copertura, la previsione dell'assenza di oneri finanziari aggiuntivi costituisce una mera clausola di stile, priva di sostanza. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2019, n. 5 del 2018 e n. 224 del 2014).
Il bilancio statale ha funzione di sostegno ed integrazione delle risorse regionali, ai fini di un limitato concorso alle spese per il finanziamento. (Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2019, n. 78 del 2018, n. 211 del 2016 e n. 273 del 2013).
A corollario del principio secondo cui l'art. 81 Cost. impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte, le Regioni sono tenute a indicare la copertura finanziaria delle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza, utilizzando le metodologie di copertura specificamente previste. (Precedenti citati: sentenze n. 147 del 2018, n. 5 del 2018 e n. 307 del 2013).