Sentenza 89/1974 (ECLI:IT:COST:1974:89)
Massima numero 7151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  21/03/1974;  Decisione del  21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 89/74. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI (ERGA OMNES) - DIPENDENTI DI AZIENDE CHE ESERCITANO IL COMMERCIO DI PRODOTTI PETROLIFERI DI PRODUZIONE ALTRUI E SIANO TITOLARI DI DEPOSITI COSTIERI - DD.PP.RR. 9 MAGGIO 1961, N. 847, E 2 GENNAIO 1962,N. 841: EFFICACIA ERGA OMNES DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL 29 MAGGIO 1958 (ATTIVITA' COMMERCIALE) - DISTINTO AMBITO DI OPERATIVITA' INDUSTRIALE E DI DISTRIBUZIONE) E DEL 28 GIUGNO 1958 (ATTIVITA' COMMERCIALE - DISTINTO AMBITO DI OPERATIVITA' PER LA DIVERSITA' DELLE CATEGORIE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 39 E 76 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 39 e 76 della Costituzione, dei DD.PP.RR. 9 maggio 1961, n. 847, e 2 gennaio 1962, n. 841 - che attribuiscono efficacia erga omnes, rispettivamente, al contratto collettivo 29 maggio 1958 per le attivita' industriali del settore petrolifero e al contratto collettivo 29 maggio 1958 per il commercio - nelle parti in cui si assume che i contratti suddetti detterebbero una disciplina concorrente di rapporti di lavoro della medesima categoria di imprese esercenti la distribuzione di prodotti petroliferi, titolari di depositi costieri o di depositi interni sottoposti a permanente vigilanza doganale. Trattasi, infatti, di categorie diverse di imprese per dimensioni e ciascuna con proprio contratto collettivo. Ne' il differente trattamento fra imprese con depositi costieri e quelle con depositi interni non vigilati viola il principio di eguaglianza. Infatti, i depositi costieri e quelli interni vigilati rivelano un'attrezzatura e un'organizzazione tipicamente industriali e sono sottoposti ad una medesima disciplina fiscale dall'art. 4 del D.L. 5 maggio 1959, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 1957, n. 474; d'altro canto, la stessa equiparazione fra imprese con depositi costieri e vigilati e' prodotta nel successivo contratto collettivo del settore petrolifero del luglio 1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte