Sentenza 90/1974 (ECLI:IT:COST:1974:90)
Massima numero 7152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  21/03/1974;  Decisione del  21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 90/74. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - STATUTO, ART. 25 - ELEZIONI REGIONALI - LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1973 - PROVVIDENZE PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'attribuzione di un'indennita' ai cittadini emigrati all'estero, i quali partecipino alle lezioni regionali, rientra nella competenza legislativa - di carattere integrativo - attribuita in materia elettorale alla Regione Trentino-Alto Adige dall'art. 25 dello Statuto. Pertanto, la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 14 settembre 1973, che ha disposto provvidenze per favorire la partecipazione degli emigrati alla consultazione elettorale dell'autunno 1973, e' infondata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 6

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 25

Altri parametri e norme interposte