Sentenza 91/1974 (ECLI:IT:COST:1974:91)
Massima numero 7153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  21/03/1974;  Decisione del  21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7154  7155  7156


Titolo
SENT. 91/74 A. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - LIMITI - NON SONO INDIVIDUABILI IN UNA LEGGE DI DELEGAZIONE IN QUANTO TALE - NECESSITA' CHE QUESTA SIA INTEGRATA DAL DECRETO LEGISLATIVO. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ISTRUZIONE - ISTITUTI REGIONALI D'ARTE E ISTITUTO TECNICO FEMMINILE DI CATANIA - LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1973, ARTT. 6 E 7 - ASSUNTO CONTRASTO CON NORME DELLA LEGGE STATALE DI DELEGAZIONE 30 LUGLIO 1973, N. 477 - COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E COMPETENZE DEI DIRETTORI - IRRILEVANZA, NON ESSENDO STATA TALE LEGGE ANCORA INTEGRATA DA DECRETI LEGISLATIVI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Con la legge di delegazione il Parlamento seppure delibera ed esprime una indicazione di preferenze, di interessi, di indirizzi, tuttavia determina la fonte di un potere governativo, con la conseguenza che detta legge ha valore preliminare e deve essere integrata dall'atto di esercizio della delegazione: conseguentemente nella legge di delegazione, finche' tale interpretazione non sara' stata operata, non possono rinvenirsi limiti alla competenza legislativa concorrente di cui all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana. Cosicche', nella specie, non essendo stati ancora emanati i decreti legislativi previsti dalla legge di delegazione n. 477 del 1973, devono dichiararsi prive di fondamento le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 dicembre 1973 ("Provvedimenti per gli Istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania") concernenti rispettivamente la composizione dei consigli di amministrazione degli istituti d'arte, e l'attribuzione dell'attuazione delle deliberazioni di tali consigli al direttore dell'istituto, disposizioni delle quali si contesta la legittimita', in riferimento all'art. 17, lett. d), Statuto speciale, per preteso contrasto con principi desunti dalla suddetta legge di delegazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte