Sentenza 91/1974 (ECLI:IT:COST:1974:91)
Massima numero 7154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  21/03/1974;  Decisione del  21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7153  7155  7156


Titolo
SENT. 91/74 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ISTRUZIONE - ISTITUTI REGIONALI D'ARTE E ISTITUTO TECNICO FEMMINILE DI CATANIA - LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1973, ART. 5 - PERSONALE INSEGNANTE - CONSIGLIO DI DISCIPLINA - PARTECIPAZIONE AD ESSO, SU CINQUE COMPONENTI, DI UNO SOLO IN RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE DIRETTIVO - CONTRASTO CON PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 17, LETT. D, DELLO STATUTO SPECIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Secondo un principio generale, proprio della legislazione amministrativa dello Stato (legge 19 maggio 1955, n. 160, artt. 5 e 16; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 148; legge 5 marzo 1961, n. 90, art. 48) e coerente con una diffusa istanza inerente alla logica interna del nostro sistema giuridico, gli organi competenti ad esercitare il potere disciplinare nei confronti del personale dipendente di qualsiasi istituzione pubblica devono essere rappresentativi degli interessi di tutte le categorie verso cui quel potere viene esercitato: conseguentemente e' illegittima la norma contenuta nell'art. 5 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 dicembre 1973 recante "Provvedimenti per gli Istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania" per il fatto che essa prevede che un solo componente su cinque del Consiglio di disciplina sia estratto dal personale direttivo insegnante e non insegnante dei sopra indicati istituti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte

legge  30/07/1973  n. 477  art. 8    co. 3