Sentenza 92/1974 (ECLI:IT:COST:1974:92)
Massima numero 7157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  21/03/1974;  Decisione del  21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 92/74. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCESSO PENALE - CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 369 - PRESENTAZIONE DELLE REQUISITORIE DEL PUBBLICO MINISTERO - OMESSA PREVISIONE DI UN TERMINE - QUESTIONE SOLLEVATA PRIMA ANCORA DELLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - DIFETTO DI RILEVANZA RISPETTO AL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 369 c.p.p. sollevata - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo e 112 della Costituzione - ancor prima della trasmissione degli atti al P.M., quando cioe' l'inosservanza da parte del medesimo di un qualsivoglia termine che dovrebbe essergli imposto a seguito dell'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma impugnata, e' ancora futura e non certa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte