Sentenza 93/1974 (ECLI:IT:COST:1974:93)
Massima numero 7158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
21/03/1974; Decisione del
21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 93/74. PROCESSO PENALE - CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 369 - PRESENTAZIONE DELLE REQUISITORIE DEL PUBBLICO MINISTERO - OMESSA PREVISIONE DI UN TERMINE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE PARTI PRIVATE - GIUSTIFICAZIONE NELLA ISTITUZIONALE POSIZIONE E FUNZIONE ASSEGNATA AL PUBBLICO MINISTERO - RAZIONALITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 112 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO CHE IL PROCESSO SAREBBE RIMESSO ALLA MERCE' DEL PUBBLICO MINISTERO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 93/74. PROCESSO PENALE - CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 369 - PRESENTAZIONE DELLE REQUISITORIE DEL PUBBLICO MINISTERO - OMESSA PREVISIONE DI UN TERMINE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE PARTI PRIVATE - GIUSTIFICAZIONE NELLA ISTITUZIONALE POSIZIONE E FUNZIONE ASSEGNATA AL PUBBLICO MINISTERO - RAZIONALITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, SECONDO COMMA, E 112 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO CHE IL PROCESSO SAREBBE RIMESSO ALLA MERCE' DEL PUBBLICO MINISTERO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La peculiare posizione istituzionale e la funzione assegnata al P.M. (da non considerarsi alla stregua di una parte privata, perche' agisce esclusivamente a tutela di interessi generali nell'ambito dell'osservanza della legge) possono giustificare, almeno in linea generale, un regime diverso da quello stabilito per le parti private e per i loro difensori. Pertanto l'art. 369 cod. proc. pen., che non assegna alcun termine al Pubblico ministero per presentare le proprie requisitorie alla fine dell'istruttoria formale, a differenza di quanto dispone l'art. 372 c.p.p. per i difensori delle parti private, non puo' essere considerato in contrasto con il principio di eguaglianza, poiche' la disparita' di trattamento che da esso discende tra accusa e parti private, mentre non incide sull'esercizio del diritto di difesa, e' d'altra parte innegabilmente fondata sulle particolari caratteristiche organizzative dell'ufficio del P.M., che possono rendere non agevole la fissazione di limiti temporali ad ogni sua attivita'. Ne' d'altro canto puo' ritenersi che l'art. 369 c.p.p. sia in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione (sotto il profilo che, a causa della mancata prefissione di un termine, per la formulazione delle requisitorie, il processo sarebbe rimesso alla merce' del P.M.), in quanto, cio' che maggiormente differenzia la posizione del P.M. da quella delle parti private (che possono agire secondo il metro della propria convenienza) e' proprio il fatto che il P.M. esercita poteri-doveri connessi alla sua funzione, la cui osservanza non e' esente da controlli ed e' inoltre garantita, per i casi di inattivita' ingiustificata, da opportune sanzioni.
La peculiare posizione istituzionale e la funzione assegnata al P.M. (da non considerarsi alla stregua di una parte privata, perche' agisce esclusivamente a tutela di interessi generali nell'ambito dell'osservanza della legge) possono giustificare, almeno in linea generale, un regime diverso da quello stabilito per le parti private e per i loro difensori. Pertanto l'art. 369 cod. proc. pen., che non assegna alcun termine al Pubblico ministero per presentare le proprie requisitorie alla fine dell'istruttoria formale, a differenza di quanto dispone l'art. 372 c.p.p. per i difensori delle parti private, non puo' essere considerato in contrasto con il principio di eguaglianza, poiche' la disparita' di trattamento che da esso discende tra accusa e parti private, mentre non incide sull'esercizio del diritto di difesa, e' d'altra parte innegabilmente fondata sulle particolari caratteristiche organizzative dell'ufficio del P.M., che possono rendere non agevole la fissazione di limiti temporali ad ogni sua attivita'. Ne' d'altro canto puo' ritenersi che l'art. 369 c.p.p. sia in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 112 della Costituzione (sotto il profilo che, a causa della mancata prefissione di un termine, per la formulazione delle requisitorie, il processo sarebbe rimesso alla merce' del P.M.), in quanto, cio' che maggiormente differenzia la posizione del P.M. da quella delle parti private (che possono agire secondo il metro della propria convenienza) e' proprio il fatto che il P.M. esercita poteri-doveri connessi alla sua funzione, la cui osservanza non e' esente da controlli ed e' inoltre garantita, per i casi di inattivita' ingiustificata, da opportune sanzioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte