Ordinanza 94/1974 (ECLI:IT:COST:1974:94)
Massima numero 7159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
21/03/1974; Decisione del
21/03/1974
Deposito del 27/03/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 94/74 PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE - LIBERTA' PROVVISORIA - COD. PROC. PEN., ART. 277 BIS - NON CONSENTE DI VALUTARE, A FAVORE DELL'IMPUTATO, CIRCOSTANZE CHE POSSANO LEGITTIMARE, IN CASO DI CONDANNA, LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 15 DICEMBRE 1972, N. 773, ART. 2 (CONSENTE LA CONCESSIONE DELLA LIBERTA' PROVVISORIA ANCHE NEI CASI DI EMISSIONE OBBLIGATORIA DEL MANDATO DI CATTURA) - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 94/74 PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE - LIBERTA' PROVVISORIA - COD. PROC. PEN., ART. 277 BIS - NON CONSENTE DI VALUTARE, A FAVORE DELL'IMPUTATO, CIRCOSTANZE CHE POSSANO LEGITTIMARE, IN CASO DI CONDANNA, LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 15 DICEMBRE 1972, N. 773, ART. 2 (CONSENTE LA CONCESSIONE DELLA LIBERTA' PROVVISORIA ANCHE NEI CASI DI EMISSIONE OBBLIGATORIA DEL MANDATO DI CATTURA) - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
La disciplina della custodia preventiva e' stata profondamente innovata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 773, il cui art. 2, che ha sostituito l'art. 277 c.p.p., consente la concessione della liberta' provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura. Vanno conseguentemente restituiti gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione - alla stregua dello jus superveniens - della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della normativa concernente la custodia preventiva conseguente all'applicazione dell'art. 277 bis c.p.p., sotto il profilo che esso non consentirebbe di valutare a favore dell'imputato circostanze che potrebbero legittimare, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena.
La disciplina della custodia preventiva e' stata profondamente innovata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 773, il cui art. 2, che ha sostituito l'art. 277 c.p.p., consente la concessione della liberta' provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura. Vanno conseguentemente restituiti gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione - alla stregua dello jus superveniens - della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della normativa concernente la custodia preventiva conseguente all'applicazione dell'art. 277 bis c.p.p., sotto il profilo che esso non consentirebbe di valutare a favore dell'imputato circostanze che potrebbero legittimare, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte