Sentenza 97/1974 (ECLI:IT:COST:1974:97)
Massima numero 7162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
04/04/1974; Decisione del
04/04/1974
Deposito del 18/04/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7163
Titolo
SENT. 97/74 A. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - SGRAVI FISCALI PER LE NUOVE COSTRUZIONI EDILIZIE - LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1954, N. 11, ART. 6 - LIMITA L'ESECUZIONE AI SOLI APPARTAMENTI, SENZA ESTENDERLA ANCHE AI NEGOZI (SECONDO COME DISPONE LA LEGGE STATALE 2 LUGLIO 1949, N. 408) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 14, 17 E 36 DELLO STATUTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 97/74 A. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - SGRAVI FISCALI PER LE NUOVE COSTRUZIONI EDILIZIE - LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1954, N. 11, ART. 6 - LIMITA L'ESECUZIONE AI SOLI APPARTAMENTI, SENZA ESTENDERLA ANCHE AI NEGOZI (SECONDO COME DISPONE LA LEGGE STATALE 2 LUGLIO 1949, N. 408) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 14, 17 E 36 DELLO STATUTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 6 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11, prevede il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa soltanto per il primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti di nuova costruzione mentre non contempla simile agevolazione per i trasferimenti di appartamenti e negozi effettuati congiuntamente con lo stesso atto, a differenza della legge regionale 2 luglio 1949, n. 408 (art. 17, secondo comma) che in questa ipotesi accorda la riduzione alla meta' dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria. La norma regionale non e' costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto della Regione siciliana: la potesta' legislativa concorrente di tale Regione in materia tributaria e' infatti tenuta a rispettare i principi e gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, (art. 36) ma non e' obbligata a ripeterne pedissequamente le norme, alle quali la Regione puo' e deve introdurre quelle variazioni utili ad adattare le leggi nazionali alle speciali necessita' del suo territorio. Ne consegue che il citato art. 6 ben poteva, nel concedere esenzioni fiscali, limitare l'ambito di esse, in relazione al primo trasferimento, ai soli appartamenti, senza estenderla anche ai negozi, giusta quanto prevede invece l'analoga norma della legge nazionale.
L'art. 6 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11, prevede il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa soltanto per il primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti di nuova costruzione mentre non contempla simile agevolazione per i trasferimenti di appartamenti e negozi effettuati congiuntamente con lo stesso atto, a differenza della legge regionale 2 luglio 1949, n. 408 (art. 17, secondo comma) che in questa ipotesi accorda la riduzione alla meta' dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria. La norma regionale non e' costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto della Regione siciliana: la potesta' legislativa concorrente di tale Regione in materia tributaria e' infatti tenuta a rispettare i principi e gli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, (art. 36) ma non e' obbligata a ripeterne pedissequamente le norme, alle quali la Regione puo' e deve introdurre quelle variazioni utili ad adattare le leggi nazionali alle speciali necessita' del suo territorio. Ne consegue che il citato art. 6 ben poteva, nel concedere esenzioni fiscali, limitare l'ambito di esse, in relazione al primo trasferimento, ai soli appartamenti, senza estenderla anche ai negozi, giusta quanto prevede invece l'analoga norma della legge nazionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte