Sentenza 97/1974 (ECLI:IT:COST:1974:97)
Massima numero 7163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
04/04/1974; Decisione del
04/04/1974
Deposito del 18/04/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7162
Titolo
SENT. 97/74 B. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - SGRAVI FISCALI PER LE NUOVE COSTRUZIONI EDILIZIE - LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1954, N. 11, ART. 6 - TRASFERIMENTI DI APPARTAMENTI E NEGOZI EFFETTUATI CONGIUNTAMENTE CON LO STESSO ATTO - TRATTAMENTO FISCALE - DIVERSITA' DA QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE STATALE 2 LUGLIO 1949, N. 408 - RAZIONALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 97/74 B. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - SGRAVI FISCALI PER LE NUOVE COSTRUZIONI EDILIZIE - LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1954, N. 11, ART. 6 - TRASFERIMENTI DI APPARTAMENTI E NEGOZI EFFETTUATI CONGIUNTAMENTE CON LO STESSO ATTO - TRATTAMENTO FISCALE - DIVERSITA' DA QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE STATALE 2 LUGLIO 1949, N. 408 - RAZIONALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il trattamento fiscale stabilito dall'art. 6 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954 n. 11 per i trasferimenti di appartamenti e negozi effettuati congiuntamente con lo stesso atto, pur essendo diverso da quello previsto nella stessa ipotesi dalla legislazione nazionale, non puo' essere censurato sotto il profilo dell'eguaglianza e della capacita' contributiva, rispettivamente tutelati dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, perche' non mancano razionali motivi per giustificare la differenza di valutazioni che, nella discrezionalita' del potere a ciascuno spettante, hanno in materia ispirato le norme dello Stato e quelle della Regione. Deve infatti supporsi che quest'ultima, escludendo dallo sgravio tributario, in occasione del loro primo trasferimento, ambienti terranei destinati a negozi, abbia inteso concentrare la funzione incentivante del beneficio agli appartamenti, in considerazione della riscontrata maggiore necessita' di alloggi e della loro maggiore idoneita' al piu' immediato appagamento di bisogni sociali.
Il trattamento fiscale stabilito dall'art. 6 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954 n. 11 per i trasferimenti di appartamenti e negozi effettuati congiuntamente con lo stesso atto, pur essendo diverso da quello previsto nella stessa ipotesi dalla legislazione nazionale, non puo' essere censurato sotto il profilo dell'eguaglianza e della capacita' contributiva, rispettivamente tutelati dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, perche' non mancano razionali motivi per giustificare la differenza di valutazioni che, nella discrezionalita' del potere a ciascuno spettante, hanno in materia ispirato le norme dello Stato e quelle della Regione. Deve infatti supporsi che quest'ultima, escludendo dallo sgravio tributario, in occasione del loro primo trasferimento, ambienti terranei destinati a negozi, abbia inteso concentrare la funzione incentivante del beneficio agli appartamenti, in considerazione della riscontrata maggiore necessita' di alloggi e della loro maggiore idoneita' al piu' immediato appagamento di bisogni sociali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte