Sentenza 99/1974 (ECLI:IT:COST:1974:99)
Massima numero 7166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
04/04/1974; Decisione del
04/04/1974
Deposito del 18/04/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 99/74. FAMIGLIA - SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI - OBBLIGO RECIPROCO DI FEDELTA' - COD. CIV., ART. 156, PRIMO COMMA - NON LIMITA L'OBBLIGO AL DOVERE DI ASTENERSI DA QUEI COMPORTAMENTI CHE, PER IL CONCORSO DI DETERMINATE CIRCOSTANZE, SIANO IDONEI A COSTITUIRE INGIURIA GRAVE ALL'ALTRO CONIUGE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONIUGI NON SEPARATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 99/74. FAMIGLIA - SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI - OBBLIGO RECIPROCO DI FEDELTA' - COD. CIV., ART. 156, PRIMO COMMA - NON LIMITA L'OBBLIGO AL DOVERE DI ASTENERSI DA QUEI COMPORTAMENTI CHE, PER IL CONCORSO DI DETERMINATE CIRCOSTANZE, SIANO IDONEI A COSTITUIRE INGIURIA GRAVE ALL'ALTRO CONIUGE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONIUGI NON SEPARATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 156, comma primo, cod. civ. e' illegittimo nella parte in cui, disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri l'obbligo reciproco di fedelta', non delimita quest'ultimo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge. Infatti l'obbligo reciproco di fedelta', enunciato per i coniugi non separati nell'art. 143 del codice civile, ha il suo ragionevole presupposto nell'obbligo di coabitazione sancito nello stesso articolo. Venendo meno quest'ultimo con la separazione consensuale dei coniugi, e conseguentemente a questa, venendo meno il diritto alle prestazioni sessuali dell'altro coniuge, l'obbligo di fedelta' assoluta desumibile dall'art. 156, comma primo, stesso codice anche in tali ipotesi, si traduce in eguale trattamento di situazioni giuridicamente differenziate e, per cio' stesso, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. L'obbligo di fedelta' tuttavia sussiste limitatamente al dovere del coniuge separato consensualmente di astenersi da atti di infedelta' che, in concorso di determinate circostanze, possono costituire ingiuria grave per l'altro coniuge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del codice civile.
L'art. 156, comma primo, cod. civ. e' illegittimo nella parte in cui, disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri l'obbligo reciproco di fedelta', non delimita quest'ultimo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge. Infatti l'obbligo reciproco di fedelta', enunciato per i coniugi non separati nell'art. 143 del codice civile, ha il suo ragionevole presupposto nell'obbligo di coabitazione sancito nello stesso articolo. Venendo meno quest'ultimo con la separazione consensuale dei coniugi, e conseguentemente a questa, venendo meno il diritto alle prestazioni sessuali dell'altro coniuge, l'obbligo di fedelta' assoluta desumibile dall'art. 156, comma primo, stesso codice anche in tali ipotesi, si traduce in eguale trattamento di situazioni giuridicamente differenziate e, per cio' stesso, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. L'obbligo di fedelta' tuttavia sussiste limitatamente al dovere del coniuge separato consensualmente di astenersi da atti di infedelta' che, in concorso di determinate circostanze, possono costituire ingiuria grave per l'altro coniuge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del codice civile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte