Sentenza 100/1974 (ECLI:IT:COST:1974:100)
Massima numero 7167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  04/04/1974;  Decisione del  04/04/1974
Deposito del 18/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7168


Titolo
SENT. 100/74 A. PROFESSIONI LIBERE - NOTAI - R.D.L. 27 MAGGIO 1923, N. 1324, ART. 12 (CONVERTITO NELLA LEGGE 17 APRILE 1925, N. 473) - CESSAZIONE DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - INDENNITA' DOVUTA DALLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO - IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA' - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI ALTRE CATEGORIE - INSUSSISTENZA (NEL CASO DI SPECIE) - VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA PRIMO, COST. - ESCLUSIONE - AUSPICIO DI REVISIONE LEGISLATIVA.

Testo
Di fronte ai crediti - in relazione ai quali la questione nel caso e' sorta - per cui e' consentito il sequestro conservativo penale, l'art. 12 del R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 (che modifica il R.D.L. 9 novembre 1919, n. 2139, nella parte riguardante la Cassa Nazionale del notariato e ne coordina le disposizioni con l'articolo unico della legge 7 aprile 1921, n. 349), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, secondo cui le quote d'integrazione, nonche' le pensioni e gli assegni sui fondi della Cassa nazionale del notariato (e fra questi l'indennita' di cessazione dall'esercizio delle funzioni) "non sono cedibili ne' soggetti a sequestro e pignoramento", non stabilisce riguardo ai notai una disciplina differenziata da quella che il d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e relativo regolamento di esecuzione, nonche' gli artt. 47 legge 8 gennaio 1952, n. 6, e 37 legge 24 ottobre 1955, n. 990, (che al d.P.R. n. 180 fanno rinvio) prevedono per stipendi, salari e pensioni dei dipendenti della pubblica amministrazione e, rispettivamente, degli avvocati e procuratori e dei geometri. Va percio' ritenuta priva di base, in relazione al caso di specie, la questione sollevata in proposito, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, nei confronti dell'anzidetto art. 12 R.D.L. n. 1324 del 1923. Con l'auspicio tuttavia che la disciplina della materia, nel suo insieme composita e variamente articolata, sia sottoposta ad armonica revisione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte