Sentenza 100/1974 (ECLI:IT:COST:1974:100)
Massima numero 7168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  04/04/1974;  Decisione del  04/04/1974
Deposito del 18/04/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7167


Titolo
SENT. 100/74 B. PROFESSIONI LIBERE - NOTA - R.D.L. 27 MAGGIO 1923, N. 1324, (CONVERTITO NELLA LEGGE 17 APRILE 1925, N. 473), ART. 12 - ASSEGNI DOVUTI DALLA CASSA DEL NOTARIATO AI NOTAI - INDENNITA' DI CESSAZIONE DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - INSEQUESTRABILITA' E IMPIGNORABILITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA PRIMO, COST., IN RELAZIONE ALL'ART. 545 COD. PROC. CIV., PER DIVERSITA' DI TRATTAMENTO FRA NOTAI E DIPENDENTI PRIVATI - INCOMPARABILITA' DELLE DUE CATEGORIE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Ai fini della valutazione del principio di eguaglianza non possono porsi sullo stesso piano dei liberi professionisti, quali i notai, i dipendenti privati. E percio' da escludersi che l'art. 12 R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324 (che modifica il R.D.L. 9 novembre 1919, n. 2139, nella parte riguardante la Cassa nazionale del Notariato e ne coordina le disposizioni con l'articolo unico legge 7 aprile 1921, n. 349) convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, nel prevedere la impignorabilita' e insequestrabilita' della indennita' di cessazione dall'esercizio delle funzioni, e degli altri "assegni" dovuti dalla anzidetta Cassa ai notai, venga in contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. per la diversita' di tale normativa rispetto al trattamento che in materia l'art. 545 cod. proc. civ. riserva ai dipendenti privati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte