Sentenza 164/2020 (ECLI:IT:COST:2020:164)
Massima numero 42587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  11/06/2020;  Decisione del  11/06/2020
Deposito del 24/07/2020; Pubblicazione in G. U. 29/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  42588  42589  42590


Titolo
Impiego pubblico - Organizzazione delle agenzie fiscali - Istituzione di posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) - Asserita attribuzione di poteri tipici della qualifica dirigenziale, con conseguente progressione di carriera verticale riservata - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Erroneità del presupposto interpretativo e della ricostruzione del quadro normativo - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate, per erroneo presupposto interpretativo ed erronea ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 51 e 97, Cost., dell'art. 1, comma 93, lett. a), b), c) e d), della legge n. 205 del 2017, che consentono alle Agenzie fiscali di istituire posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER). La complessa ed articolata evoluzione della disciplina in esame prefigura una riorganizzazione delle Agenzie fiscali, improntata a criteri di snellimento e agilità operativa, passa per il rafforzamento e la valorizzazione delle competenze e delle professionalità maturate sul campo dai funzionari della terza area. L'assetto organizzativo così delineato dalle norme censurate è incompatibile con l'attribuzione di funzioni dirigenziali ai titolari delle POER - in posizione di sostanziale subordinazione gerarchica ai dirigenti - il cui potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, nonché quelli di spesa e di acquisizione delle entrate è - a differenza di quanto previsto per i dirigenti dall'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 - limitata alla competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale; né la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati è, come per i dirigenti, esclusiva, o autonoma. Si deve anche escludere che le disposizioni censurate abbiano comunque configurato una nuova area intermedia, in quanto sia dal dato normativo che da quello giurisprudenziale emerge la non stabilità di tale istituto, caratteristica di per sé incompatibile con un passaggio di area, e tanto meno di ruolo, cui fa riscontro l'attribuzione di un nuovo status. Tali posizioni organizzative si risolvono dunque nell'affidamento di semplici incarichi alla cui cessazione i destinatari riprendono fisiologicamente ad esercitare le funzioni che sono proprie della loro area di appartenenza; ciò peraltro non esclude che la selezione dei soggetti cui attribuire le POER debba rispondere ai princìpi di imparzialità, trasparenza ed efficienza, che presiedono ad ogni attività amministrativa e che ne condizionano la legittimità. (Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2020, n. 101 del 2018, n. 231 del 2017, n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983 e n. 88 del 1966).

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 93

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 93

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 93

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 93

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte